Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50588 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50588 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOWURA JONATHAWN. IL 28/05/1992
avverso la sentenza n. 3783/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Bonura Jonathan ricorre avverso la sentenza 5.11.14 della Corte di appello di Palermo che ha
confermato quella in data 6.5.13 del locale tribunale con la quale è stato condannato, all’esito di
giudizio abbreviato, per il reato di tentato furto in abitazione in concorso, alla pena di mesi sei di
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., in relazione all’art.62-bis c.p.,
per essere le attenuanti generiche state negate in termini assolutamente generici, operando la Corte
di merito un mero riferimento alla circostanza che la condotta era stata posta in essere da tre
soggetti in pieno giorno, senza considerare la giovane età dell’imputato e la pronta ammissione dei
fatti.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali legittimamente negato le invocate attenuanti generiche,
tenuto conto dei criteri di cui all’art.133 c.p., in particolare facendo espresso riferimento alla
estrema gravità dei precedenti penali del Bonura (tra cui una condanna per rapina), trattandosi di
parametro considerato dall’art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., laddove
— hanno specificato non certo illogicamente i giudici palermitani — la giovane età dell’imputato e la
confessione necessitata dall’avvenuto suo arresto in flagranza sono circostanze non rilevanti ai fini
delle invocate attenuanti generiche, considerato inoltre che le modalità attuative della condotta
illecita e la pluralità di persone coinvolte sono dimostrative di allarmante pericolosità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
reclusione ed € 200,00 di multa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 novembre 2015