Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50588 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50588 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SHAQIRAJ ARJAN N. IL 06/12/1975
avverso la sentenza n. 400/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
09/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

P

Data Udienza: 07/11/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Edciardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per il ricorrente, l’avv. Daniela Piccione, che si è riportato al ricorso e ne
ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

quella emessa dal locale Tribunale, ha condannato Shaqiraj Arian per lesioni
personali in danno dei f.11i Bulimaga.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Daniela Piccioni, che si avvale di tre motivi.
Col primo si duole della violazione dell’art. 526 cod. proc. pen., essendo
state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. e utilizzate per la decisione le
dichiarazioni rese, in istruttoria, dai f.11i Bulimaga, sebbene fosse prevedibile la
loro successiva irreperibilità.
Col secondo lamenta l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena
di inutilizzabilità. Deduce che, eliminate dal campo probatorio le dichiarazioni
delle persone offese, ciò che resta non è idoneo a provare il nesso di causalità
tra le lesioni e la condotta dell’imputato.
Col terzo si duole del mancato riconoscimento – con motivazione
incongrua – della legittima difesa o quantomeno della circostanza attenuante
della provocazione, pure espressamente richiesta col gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento, ma la sentenza va
annullata perché il reato è prescritto.
Non corrisponde a verità, invero, che i giudici abbiano utilizzato, per la
ricostruzione dell’episodio, le dichiarazioni dei f.11i Bulimaga. Si evince
chiaramente dalla sentenza impugnata, infatti, e dalla motivazione posta a base
della decisione, che gli elementi d’accusa sono stati tratti dalle dichiarazioni dei
testi di polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni dello stesso imputato (quest’ultimo
ha dichiarato di aver avuto una colluttazioni con le persone offese, mentre i
carabinieri hanno descritto il contesto dell’azione e le lesioni riscontrate, de visu,
sulla persona del Bulimaga). Su questi elementi hanno – con logica motivazione
– fondato la condanna per le lesioni ed hanno, per converso, escluso che fossero
sufficienti a sorreggere l’accusa di rapina.

2

1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9/5/2012, in parziale riforma di

Correttamente è stato ritenuto sussistente, quindi, il reato contestato, che si
è, tuttavia prescritto nel frattempo. Dal fatto sono, invero, trascorsi, in data
9/1/2013, i sette anni e sei mesi previsti dagli artt. 157 e 160 cod. pen. per il
reato di lesioni. Di conseguenza, la sentenza va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo è estinto per

Così deciso il 7/11/2013

prescrizione.

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