Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50586 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50586 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOVANNI GIUSEPPE N. IL 06/09/1973
avverso la sentenza n. 4302/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

.

Di Giovanni Giuseppe ricorre avverso la sentenza 15.10.14 della Corte di appello di Palermo con la
quale, in parziale riforma di quella in data 15.5.13 del Tribunale di Termini Imerese, emessa a
seguito di giudizio abbreviato, è stata ridotta la pena, per il reato di concorso in tentato furto
aggravato di materiale ferroso, a mesi quattro di reclusione ed E 140,00 di multa.

contestata recidiva e per non essere state concesse le attenuanti generiche con il criterio della
prevalenza, non avendo i giudici considerato che l’episodio occasionale in contestazione non era
significativo, in rapporto alla natura del reato e ai risalenti precedenti penali dell’imputato, di una
più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del Di Giovanni.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali legittimamente negato le invocate attenuanti generiche,
tenuto conto dei criteri di cui all’art.133 c.p., in particolare facendo espresso riferimento alla
pluralità dei precedenti penali del Di Giovanni, trattandosi di parametro considerato dall’art.133 c.p.
ed applicabile anche ai fini di cui all’art.62-bis c.p., laddove inoltre — hanno specificato non certo
illogicamente i giudici palermitani di secondo grado pur pervenendo ad una riduzione della pena
irrogata dal tribunale — le modalità della condotta (predisposizione di un autocarro munito di gru e
forzatura del cancello), valutate unitamente ai precedenti penali, erano dimostrative della negativa
personalità dell’imputato e della sua personalità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
E 1.000,00.

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p., per non essere stata esclusa la

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 novembre 2015

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