Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50584 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50584 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALASCA ZAMPONI MARCO N. IL 21/05/1966
AGOSTINI SILVANA N. IL 26/10/1967
avverso la sentenza n. 3454/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 20/11/2015
Falasca Zamponi Marco e Agostini Silvana ricorrono avverso la sentenza 3.4.14 della Corte di
appello di Ancona con la quale, in parziale riforma di quella in data 24.1.12 del Tribunale di Ascoli
Piceno, emessa a seguito di giudizio abbreviato, è stata rideterminata la pena, previa esclusione
dell’aggravante della destrezza e concesse le attenuanti generiche, in mesi due, giorni venti di
Deducono i ricorrenti, con due distinti atti di identico contenuto, violazione dell’art.606, comma 1,
lett.b) ed e) c.p.p., per non essere stata concessa l’attenuante di cui all’art.62 11.4 c.p., pur avendo il
furto avuto ad oggetto due bottiglie di vino e due confezioni di caffè, per cui il danno cagionato era
da considerarsi di speciale tenuità, anche in riferimento al complessivo pregiudizio economico
subìto dalla p.o., essendo il furto stato perpetrato in danno di un esercizio commerciale.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto manifestamente
infondati, avendo i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati
profili di illegittimità, correttamente negato l’invocata attenuante essendo risultato che il valore
della merce rubata era di 120 euro e non poteva condurre a riconoscere l’attenuante di cui all’art.62
n.4 c.p., non potendo il danno cagionato essere ritenuto di speciale tenuità, laddove poi —per
giurisprudenza consolidata le condizioni economiche del soggetto passivo costituiscono solo un
criterio sussidiario di valutazione che viene in considerazione solo quando il valore della cosa in sé,
oggetto della condotta delittuosa, non sia esso stesso sufficientemente indicativo della speciale
tenuità o meno (v. Cass., sez.II, 29 febbraio 2008, n.29475).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
reclusione ed € 80,00 di multa ciascuno per il reato di furto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
IL CONSIGLIERE
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estensore
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Roma, 20 novembre 2015