Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50583 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50583 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITTOZZI ILENIA N. IL 25/06/1975
avverso la sentenza n. 6767/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/01/20413
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Vittozzi Ilenia ricorre avverso la sentenza 29.1.13 della Corte di appello di Roma con la quale, in
parziale riforma di quella in data 24.11.09 del locale tribunale, è stata ridotta la pena — con i già
concessi benefici di legge – , per il reato di cui agli artt.477-482 c.p., con le già concesse attenuanti
generiche, a mesi cinque di reclusione.

adottato una motivazione ‘platealmente apodittica’ in punto di responsabilità, basata sulla sola
testimonianza dell’operante sulla circostanza che la patente presentata dall’imputata non
corrispondeva a quella del vero titolare.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione del tutto congrua ed immune dai lamentati
profili di illegittimità, evidenziato come la responsabilità della Vittozzi riposi sulle risultanze delle
perquisizioni e degli accertamenti di p.g., da cui è emerso che la prevenuta aveva la disponibilità di
una patente di guida che recava la sua fotografia, ma era intestata a Galeassi Vittoria, mentre nella
sua abitazione è stato altresì rinvenuto un tesserino di codice fiscale anch’esso intestato a Galeassi
Vittoria.
Successivi accertamenti — hanno precisato i giudici di appello — avevano poi consentito di acclarare
che la Vittozzi non era titolare di patente di guida e che quella in sequestro, recante la foto
applicata dell’imputata, avuto riguardo al numero che la contraddistingueva, non era mai stata
rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile, donde la sua falsità come pure quella del codice
fiscale, che recava numeri del tutto inventati.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.

Deduce la ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., per avere i giudici territoriali

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 20 novembre 2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA