Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50582 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50582 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSANO MARCELLO N. IL 29/09/1967
avverso la sentenza n. 1770/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 20/11/2015

Rosano Marcello ricorre avverso la sentenza 3.7.14 della Corte di appello di Milano che ha
confermato quella in data 27.6.13 del Tribunale di Monza con la quale è stato condannato, per i
reati di furto con strappo, ingiuria continuata, minaccia continuata, unificati ex art. 81 cpv. c.p. e
concesse attenuanti generiche, alla pena di mesi 9 di reclusione ed € 700,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

del furto con strappo, il furto d’uso dal momento che l’imputato aveva restituito, nei giorni seguenti,
il telefono cellulare alla proprietaria, Es Salmaoui Hind.
Quanto ai reati di ingiurie e minacce, la volgarità dei termini usati non determinava
automaticamente la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice allorchè la frase non si
traduca in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualità della presunta p.o., mentre non era stata
compiutamente dimostrata la lesione della libertà psichica delle parti lese.
Con il secondo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione dei reati, maturata il 15 ed il 22.8.14.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente
infondato, dal momento che legittimamente è stato dai giudici territoriali ritenuto il furto con
strappo, in quanto, lungi dal fare il Rosano un uso semplicemente momentaneo del cellulare
strappato alla donna, solo l’intervento del fratello della p.o. aveva convinto l’imputato a restituire il
telefono alla Es Salmaoui, non prima che il Rosano lo avesse però utilizzato per più giorni inviando
messaggi di minacce e di ingiurie – che hanno integrato i reati di cui agli artt.594 e 612 c.p. nei
termini di cui all’imputazione – , i quali erano rimasti scritti sul cellulare e che la donna aveva
mostrato ai verbalizzanti in sede di denuncia.
L’inammissibilità dei motivi di gravame preclude, come è giurisprudenza pacifica (v. Sez.un., 22
novembre 2000, n.32, De Luca), la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità ex
art.129 c.p.p., quale la prescrizione, maturata peraltro solo successivamente alla sentenza di secondo
grado.

violazione dell’art.606, con-mia 1, lett.b) c.p.p. per non avere il giudice di appello ritenuto, in luogo

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 20 novembre 2015

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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