Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50581 del 26/11/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 50581 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da
Capasso Antonio, nato a Napoli iI23/9/1952

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli in data
17-29/7/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17-29/7/2015, il Tribunale del riesame di Napoli
rigettava il ricorso proposto da Antonio Capasso e, per l’effetto, confermava il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in
sede il 28/5/2015; la misura era stata disposta con riguardo ai reati di cui agli
artt. 44, lett. b), 83, 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver l’indagato
realizzato – in difetto di titolo urbanistico – un manufatto in muratura della

Data Udienza: 26/11/2015

superficie di circa 90 mq. su un preesistente lastrico solare, con creazione di due
autonomi miniappartamenti.
2. Propone ricorso per cassazione il Capasso, a mezzo del proprio difensore,
deducendo due motivi:
– violazione dell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione all’art. 309,
comma 10, stesso codice. Il Tribunale del riesame

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al quale era stata sottoposta

un’ordinanza reiterativa della precedente, dichiarata inefficace per difetto di
notifica in sede di primo gravame – ha ritenuto che l’art. 324, comma 7, cod.

al testo di questo nella versione antecedente alla novella di cui alla I. 16 aprile
2015, n. 47; ciò in quanto tale legge, all’art. 11, comma 6, avrebbe limitato le
modifiche dell’art. 324, comma 7, alla sola introduzione del riferimento al comma
9-bis dell’art. 309 citato, senza menzionare affatto il successivo comma 10, pur
interessato da più che rilevanti interventi ad opera dello stesso legislatore.
Questa interpretazione sarebbe però palesemente errata, contraria al dato
letterale dell’art. 324, comma 7, in oggetto (che richiama tout court l’art. 309,
comma 10, in esame) e fondata su una lettura non corretta della novella di cui
alla I. n. 47 del 2015; e senza che, peraltro, possa aver rilievo in questa sede la
diversa interpretazione che le Sezioni Unite della Corte Suprema (n. 26268 del
28/3/2013) hanno in precedenza fornito in ordine al rapporto tra gli artt. 324,
comma 7 e 309, commi 9 e 10, atteso che la novella in oggetto – a differenza
dei precedenti interventi manipolatori (in particolare, la I. 8 agosto 1995, n. 332)
– ha interessato tanto le misure cautelari personali quanto quelle reali, senza che
quindi possa ascriversi a mera dimenticanza il mancato richiamo al comma 10
dell’art. 309, come effettuato dall’art. 11, I. n. 47 del 2015, nella parte in cui
modifica l’art. 324, comma 7, codice di rito. Richiamo che, pertanto, dovrebbe
intendersi integrale e nella lettera ad oggi vigente, sì da superare la tesi del
rinvio meramente recettizio, o statico, già sostenuta dalla citata pronuncia del
Supremo Collegio;
– violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. quanto al periculum in mora. Il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di un incremento
del carico urbanistico, senza valutare che l’area nella quale insiste il manufatto è
ad alta densità abitativa; ne conseguirebbe che la libera disponibilità
dell’immobile non potrebbe affatto incidere sul carico medesimo, aggravandolo in
modo significativo.

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proc. pen., nel richiamare l’art. 309, comma 10, stesso codice, faccia riferimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Ritiene il Collegio che la questione sottesa al primo motivo di ricorso
debba essere rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, ravvisandosi un
contrasto potenziale tra le Sezioni singole in materia di riesame di misure
cautelari reali alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla I. 16 aprile 2015, n.
47, e della loro possibile incidenza sugli indirizzi interpretativi ad oggi formatisi.
Prima di esaminarle, occorre però richiamare la normativa di riferimento.

dispongono una misura coercitiva, fissandone competenze, caratteri, procedura e
termini. In particolare, e per la questione che qui rileva, la norma – come
novellata dalla citata I. n. 47 del 2015 (riportata in corsivo) – stabilisce che:
entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare
l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto
del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel
corso dell’udienza. Il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o
riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli
enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella
motivazione del provvedimento stesso. Il Tribunale annulla il provvedimento
impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a
norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi
forniti dalla difesa

(comma 9);

su richiesta formulata personalmente

dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce
la data dell’udienza da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni se vi
siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il
deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura (comma 9-bis); se la
trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la
decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza non intervengono
nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia
e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere
rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro
trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle
imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più
lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della
decisione (comma 10).
5. L’art. 324 cod. proc. pen. contiene, invece, la disciplina del riesame in
materia di misure cautelari reali; per quel che qui rileva, la stessa norma

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4. L’art. 309 cod. proc. pen. disciplina il riesame delle ordinanze che

richiama l’art. 309 citato a mezzo del proprio comma 7, a mente della cui prima
parte “si applicano le disposizioni dell’art. 309, commi 9, 9-bis e 10″.
Orbene, tale rinvio – innovato dalla I. n. 47 del 2015 con il riferimento
anche al comma 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen. – costituisce il fulcro della
questione qui in esame ed il fondamento del possibile contrasto interpretativo
che si rappresenta; occorre domandarsi, infatti, se il comma 7 de quo richiami le
disposizioni citate nel solo testo in vigore allorquando le stesse erano state
introdotte, cioè all’emanazione del nuovo codice di procedura penale (rinvio

corso degli anni, fino alla legge n. 47 del 2015, che verrebbero pertanto ad
interessare direttamente – integrandola – anche la disciplina del riesame in tema
di misure cautelari reali (rinvio dinamico).
6. La questione, prima della novella in esame, si era posta soltanto con
riguardo al termine entro il quale l’autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti al
tribunale del riesame, alla natura dello stesso e, soprattutto, agli effetti del suo
mancato rispetto; quel che derivava dal fatto che, a fronte di un’originaria,
identica disciplina per entrambe le tipologie di misura (termine – ordinatorio – di
un giorno per la trasmissione degli atti, giusta artt. 309, comma 5 e 324, comma
3; termine – perentorio – di dieci giorni per la decisione, giusta art. 309, comma
10, richiamato dall’art. 324, comma 7), la

I. 8 agosto 1995, n. 332, aveva

novellato l’art. 309 con la previsione di un termine massimo per la trasmissione
degli atti pari a cinque giorni (comma 5), più lungo del precedente ma
pacificamente perentorio, e con la sanzione della perdita di efficacia della misura
qualora lo stesso non fosse stato rispettato (comma 10). Nessuna modifica,
invece, aveva interessato l’art. 324, il cui comma 3 continuava quindi a
prevedere per la trasmissione il più breve termine (ordinatorio) di un giorno, ma
il cui comma 7 manteneva il richiamo integrale all’art. 309, comma 10;
occorreva verificare, pertanto, se tale rinvio fosse ormai da riferire soltanto al
testo della norma ante novella, oppure se l'”aggiornamento” del medesimo
comma 10 avesse comportato la modifica – nell’ottica della sanzione citata anche dell’art. 324, pur apparentemente non interessato dalla I. n. 332 del 1995.
Orbene, sul punto si era presto formato in sede di legittimità un
orientamento del tutto univoco, favorevole alla tesi del rinvio recettizio, cioè
statico (sin da Sez. 1, n. 6644 dell’11/12/1996, Marrocco, Rv. 207086; di
seguito, tra le altre, Sez. 1, n. 5039 del 18/9/1997, Scibilia, Rv. 208968; Sez. 1,
n. 3392 del 9/6/1998, Voltolini, Rv. 210883; Sez. 6, n. 2882 del 6/10/1998,
Calcaterra, Rv. 212677; Sez. 5, n. 698 dell’8/2/1999, Zamponi, Rv. 212862;
Sez. 1, n. 1836 del 4/3/1999, Rocca, Rv. 213065; Sez. 3, n. 42508
dell’8/10/2002, Scarpa, Rv. 225401; Sez. 2, n. 16922 del 28/2/2003, Laforet,

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statico o recettizio), oppure se ne abbia seguito le modifiche intervenute nel

Rv. 224641; Sez. 2, n. 6597 del 16/2/2006, Pietropaoli, Rv. 233163; Sez. U, n.
25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239698; Sez. 1, n. 34544 del 29/3/2011,
Tardio, Rv. 250778). In particolare, si era sottolineato che l’art. 324, con il
dettato del proprio comma 3, individua una disciplina autonoma rispetto a quella
stabilita in tema di misure coercitive, che non comporta alcun richiamo all’art.
309, comma 5, né, quindi, alle conseguenze ex comma 10 – in termini di perdita
di efficacia della misura – per il caso in cui il termine perentorio in esso
contenuto non sia rispettato; conseguenze sanzionatorie che, infatti, non sono

palese silenzio della norma sul punto. La giurisprudenza di questa Corte,
peraltro, non aveva certo obliterato che l’art. 324, comma 7, continuava a
richiamare integralmente l’art. 309, comma 10, ma aveva confermato la propria
tesi sull’assunto che vi fosse «una evidente mancanza di coordinamento
normativo, dopo la novella introdotta con la legge n. 332/1995, che ha
modificato l’art. 309 ma lasciato intatto l’art. 324, (sì che) il richiamo deve
intendersi al testo previgente dei commi citati, che sanciva con la perdita di
efficacia della misura solo la violazione del termine entro il quale doveva
intervenire la decisione sulla richiesta di riesame» (Sez. 1, n. 3392 del 1998,
cit.).
7. Questo orientamento – a seguito di una motivata pronuncia in senso
contrario (Sez. 3, n. 24163 del 3/5/2011, Wang, Rv. 250603) – è stato quindi
ribadito anche dal Supremo Collegio, con la sentenza n. 26268 del 28/3/2013
(Cavalli, Rv. 255581), i cui argomenti meritano di essere riportati.
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto sottolineato che la I. n. 332 del 1995,
pur richiamando nella rubrica le misure cautelari in senso ampio (Modifiche al
codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
caute/ari e di diritto di difesa), si riferisce esclusivamente a quelle inerenti alla
persona; sì da concludere che «l’attenzione del legislatore è stata evidentemente
tutta centrata sulla figura del soggetto la cui libertà sia stata compressa o
limitata, atteso che, per la parte che qui interessa, la legge 332 viene ad incidere
su: misure precautelari, misure cautelari personali (detentive o coercitive),
status delle persone tratte in arresto o sottoposte a custodia cautelare». Ancora,
e nel medesimo senso, la sentenza ha evidenziato che il testo normativo del
1995 è frutto della fusione e della armonizzazione di alcune proposte di legge e
di un disegno di legge governativo (1033/1994), «nei quali non si rinviene cenno
alcuno alle misure cautelari reali»; il che «lascia ragionevolmente presumere che
il legislatore abbia operato una precisa scelta e non sia incorso in una
inescusabile disattenzione». Di seguito, le Sezioni Unite hanno rilevato che non
può essere accolta la tesi (contenuta nella sentenza Wang di questa Terza

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previste per la violazione del termine di cui all’art. 324, comma 3, atteso il

sezione) in forza della quale le limitazioni della sfera patrimoniale hanno rilievo
costituzionale «non inferiore» rispetto a quelle della libertà personale, sì da
giustificarsi il parallelismo tra le relative discipline; ed invero, questo asserito
parallelismo è connotato da plurime eccezioni, a muover dalla diversa
“disposizione topografica” delle norme, non ospitate in un’unica sedes materiae,
e fino a specifiche disposizioni quale l’art. 100 disp. att. cod. proc. pen., proprio
in tema di trasmissione degli atti in caso di impugnazione, relativo alle sole
misure personali. E senza tacere, peraltro, il richiamo alla Carta costituzionale, a

essere contenuta entro predeterminati limiti temporali ex art. 13 Cost. (ai quali
danno attuazione gli artt. 303 ss. cod. proc. pen.), limiti non previsti per le
misure cautelari reali; quel che «non contrasta con alcun principio espresso dalla
Carta fondamentale, atteso che lo statuto costituzionale della proprietà (artt. 42,
43, 44 Cost.) prevede significativi vincoli e pesanti (anche se eventuali)
limitazioni. E’ certamente vero, infatti, che libertà e patrimonio sono entrambi
beni “elastici”, quindi passibili di compressione e, poi, di ri-espansione, ma la
compressione della libertà (e la durata di tale compressione) non ha, per il
titolare del bene, la stessa incidenza della compressione del patrimonio».
Quanto, poi, alla giurisprudenza C.e.d.u., il Supremo Collegio ha sottolineato che
il Giudice europeo si è occupato dell’incidenza del termine soltanto in tema di
impugnazioni di misure cautelari personali, non anche reali, come da
giurisprudenza ampiamente richiamata. Da ultimo, le Sezioni Unite “Cavalli”
hanno affrontato il tema della contemporanea vigenza di due testi dell’art. 309,
comma 10, che si determina accogliendo la tesi maggioritaria (cioè nella lettera
allora vigente, quanto alle misure cautelari personali; in quella ante I. n. 332 del
1995, quanto alle misure reali) ed hanno evidenziato al riguardo la distinzione
tra rinvio recettizio (o statico) e rinvio formale (o dinamico): il primo recepisce
per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro articolo,
vale a dire la disposizione normativa, mentre il secondo fa riferimento alla norma
in sé, «cioè al principio contenuto nella formula verbale dell’articolo del codice e
ne segue, dunque, inevitabilmente, la eventuale evoluzione, di tal ché, mutato il
contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della
norma di rinvio». Orbene – ha affermato il Supremo Collegio – il rinvio che l’art.
324, comma 7, cod. proc. pen., effettua all’art. 309, commi 9 e 10, «è
riconoscibilmente recettizio (…), cioè fatto alla mera veste letterale dei predetti
commi (…). Tale modalità di “incorporazione”

per relationem

comporta,

inevitabilmente, la cristallizzazione della disposizione normativa recepita, che
dunque, una volta inglobata nella norma che la richiama, ne entra a far parte
integrante e non segue le eventuali “sorti evolutive” della norma richiamata».

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mente della quale la compressione della libertà personale a fini cautelari deve

Ciò, a parere della Corte, si ricava 1) dal carattere processuale delle disposizioni
in esame, che giustifica spesso un “ventaglio” di opzioni alternative, ciascuna
delle quali risponde ad una finalità procedimentale diversa e ben può esser
modificata senza ricadute su altre norme (a differenza delle leggi sostanziali, per
le quali l’interdipendenza tra le disposizioni è assai stretta, in quanto tutte
espressione di un certo equilibrio e di una certa gerarchia tra beni-valori, sicché,
a fronte di un mutamento di questi, l’intero sistema deve essere rimodellato); 2)
dalla tecnica impiegata per l’art. 324, comma 7 – tipicamente “recettizia”

particolare, il comma 5. D’altronde, se si aderisse all’interpretazione minoritaria,
si dovrebbe concludere – irragionevolmente – che lo stesso art. 324 richiama la
sanzione (inefficacia della misura), ma non il precetto (obbligo di trasmissione
degli atti nel termine perentorio di 5 giorni), a meno di non voler applicare
quest’ultimo anche alle misure cautelari reali, così però di fatto abrogando
tacitamente l’art. 324, comma 3; ed a meno di non voler pervenire ad un’altra
opzione – parimenti irragionevole – quale confermare il termine (di un giorno) di
cui a quest’ultima norma, ma assegnare anche allo stesso un carattere
perentorio, così però introducendo due termini perentori diversi con riguardo al
medesimo incombente nel corpo della materia del riesame.
In forza di tutto quanto precede, dunque, le Sezioni Unite hanno affermato
che «non resta che concludere che la riforma dell’art. 309 cod. proc. pen.,
operata dalla I. 332 del 1995, non ha inciso sull’articolo 324 dello stesso codice e
che, dunque, il rinvio che tale ultimo articolo fa all’art. 309 deve inevitabilmente
essere inteso come rinvio al testo previgente; dunque, come un rinvio staticorecettizio». Con la conseguenza che l’unico termine perentorio nella procedura di
riesame delle misure cautelari reali rimane quello originario di 10 giorni entro i
quali la decisione deve essere assunta dal Tribunale.
8. Orbene, così richiamato il fondamentale arresto della sentenza “Cavalli”,
osserva il Collegio che la successiva I. n. 47 del 2015 induce a riflettere
nuovamente sulla natura del rinvio contenuto nell’art. 324, comma 7, cod. proc.
pen., al fine di verificare se il carattere recettizio dello stesso possa essere oggi
confermato; quel che ha una immediata incidenza sul caso sottoposto al Collegio
con il ricorso del Capasso, nei cui confronti il G.i.p. ha emesso un nuovo decreto
di sequestro preventivo (poi confermato dal Tribunale del riesame con
l’ordinanza qui impugnata) a seguito della declaratoria di inefficacia del
precedente per vizio procedurale (difetto di notifica), senza però motivare
“specificamente” sulle “eccezionali esigenze cautelari” a fondamento del vincolo,
come invece richiesto dall’attuale lettera dell’art. 309, comma 10, cod. proc.
pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7.

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riguardante parti ben determinate dell’art. 309, non l’intera norma e, in

9. La questione si presta a soluzioni difformi, in ordine alle quali potrebbe
sorgere un contrasto interno alla Corte; prima di esaminarle, però, appare
opportuna una considerazione introduttiva.
Ritiene il Collegio che la legge n. 47 del 2015 non coinvolga l’unica tematica
trattata da tutte le sentenze sopra richiamate, compresa la “Cavalli”, ossia la
perentorietà (o meno) del termine per la trasmissione degli atti e le conseguenze
della sua violazione; la novella, infatti, non ha modificato l’art. 309, comma 5,
del codice, né in parte qua il comma 10, così come non ha innovato affatto l’art.

che gli argomenti a fondamento del carattere recettizio del rinvio di cui all’art.
324, comma 7, possono essere confermati anche in questa sede. Tale
conclusione è stata peraltro già sostenuta da questa Corte (Sez. 3, n. 44640 del
29/9/2015, Zullo, non massimata), a tal fine sottolineando 1) che il legislatore,
pur in presenza di una questione sulla quale si sono pronunciate due volte le
Sezioni Unite (nel 2013 con la sentenza Cavalli, ed in precedenza, sia pur con
obiter dictum, nel 2008, con la sentenza Ivanov), non ha affatto inciso sulla
struttura dell’art. 324, comma 3, rimasto inalterato; 2) che l’art. 309, comma 9bis (in forza del quale – si ribadisce – il ricorrente può chiedere un differimento
dell’udienza), espressamente richiamato nel novellato art. 324, comma 7, ben
può trovare applicazione anche in materia di riesame reale, «quando gli atti della
procedura siano stati interamente trasmessi “entro il giorno successivo” alla
ricezione dell’avviso all’autorità procedente del deposito dell’istanza di riesame e
l’interessato abbia necessità di un differimento della data dell’udienza per
soddisfare le proprie esigenze difensive».
Conclusioni che il Collegio condivide e ribadisce in questa sede.
10. I profili realmente problematici, dunque, attengono ad altri contenuti
delle norme in esame e, alla luce dell’esplicito rinvio di cui all’art. 324, comma 7,
ai commi 9 e 10 come novellati dalla legge n. 47 del 2015: occorre domandarsi,
quindi, se, anche in ordine alle misure cautelari reali, 1) il tribunale debba
annullare il provvedimento impugnato, se la motivazione manca o non contiene
l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli
indizi e degli elementi forniti dalla difesa (art. 309, comma 9); 2) in caso di
inefficacia dell’ordinanza per decorso dei termini per assumere la decisione – o
per depositare il provvedimento – la misura possa essere rinnovata soltanto a
fronte di eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate (art. 309,
comma 10, prima parte); 3) l’ordinanza del tribunale debba essere depositata in
cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, salvi i casi in cui la stesura della
motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la
gravità delle imputazioni, fino ad un massimo di 45 giorni dalla decisione.

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324, comma 3, da tutto ciò derivando – con riguardo alla specifica questione –

Come accennato, le soluzioni al riguardo possono essere diverse.
11. Sussistono, da un lato, fondati argomenti a sostegno del perdurante
carattere recettizìo (o statico) del rinvio in oggetto.
11.1 Innanzitutto, e sotto un profilo formale, deporrebbe in tal senso la
rubrica della legge che ha innovato gli articoli in esame; la novella n. 47 del
2015, infatti, concerne “Modifiche al codice di procedura penale in materia di
misure cautelari personali” (oltre a quelle alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità), senza

11.2 Tale dato formale, poi, potrebbe essere ritenuto espressione di una
chiara voluntas legis, incentrata, per un verso, sulla regola per cui l’ordinanza del
tribunale deve contenere l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli
indizi e degli elementi forniti dalla difesa solo allorquando la misura incida sulla
libertà personale, atteso il rilievo costituzionale della stessa (comma 9, che
infatti richiama l’art. 292 cod. proc. pen. sul contenuto dell’ordinanza) e, per
altro verso, sulla necessità di evitare che i ritardi nella decisione comunque
addebitabili all'”organizzazione giudiziaria” penalizzino un soggetto già
sottoposto a misura coercitiva (comma 10); fino a stabilire addirittura che
l’ordinanza, divenuta inefficace per il mancato rispetto dei termini perentori di cui
ai commi 5 e 10 dell’art. 309, non può essere più rinnovata, salvo il ricorrere di
esigenze cautelari “eccezionali” e “specificamente motivate”. Orbene, tutta
questa disciplina – nella parte novellata con la I. n. 47 de qua – potrebbe esser
ritenuta giustificabile soltanto con riguardo alle misure che incidono sulla libertà
personale, apparendo per contro eccessiva e ridondante in tema di misure
cautelari reali; specie con riguardo al radicale divieto di rinnovazione
dell’ordinanza ormai inefficace (salva la riserva citata), che non solo potrebbe
risultare una sanzione spropositata alla luce del bene-interesse coinvolto, di
rango costituzionale ma suscettibile di compressione maggiore rispetto alla
libertà personale, ma che potrebbe anche vanificare definitivamente ogni
possibile apprensione della

res,

una volta restituita all’interessato per

l’intervenuta inefficacia della misura. In altri termini, se il mancato rispetto del
termine perentorio di 10 giorni per la decisione giustifica la perdita di efficacia
della misura, anche reale, lo stesso (al pari di quello relativo ai 30 giorni per il
deposito del provvedimento) potrebbe invece non sostenere anche il divieto di
rinnovazione del vincolo sulla res, poiché non proporzionato all’oggetto della
tutela e potenzialmente idoneo ad annullare – senza alcuna possibilità di
recupero – la funzione conservatrice e preventiva propria del vincolo, al di fuori
dei casi di cui all’art. 240, comma 2, cod. pen. comunque “fatti salvi” dall’art.
324, comma 7.

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alcun cenno, quindi, a quelle reali.

11.3 Ancora a favore del rinvio recettizio, potrebbe poi affermarsi che una
parte dell’art. 309, comma 10, come novellato, si riferisce senza dubbio alle sole
misure coercitive, in particolare laddove prevede la possibilità di elevare il
termine per il deposito dell’ordinanza – fino a 45 giorni – allorquando “la stesura
della motivazione è particolarmente complessa per il numero degli arrestati”;
negli stessi termini, il riferimento alle “eccezionali” esigenze cautelari (che sole
giustificano il rinnovo della misura divenuta inefficace per mancato rispetto dei
termini perentori) parrebbe richiamare l’art. 274 cod. proc. pen., quindi le sole

nell’art. 275, comma 4, in tema di custodia cautelare in carcere (nei confronti di
donna incinta o madre di prole non superiore a sei anni con lei convivente, o del
padre nel caso di decesso o assoluta impossibilità dalla madre, oppure, ancora,
di imputato ultrasettantenne o di soggetto affetto da Aids conclamato o altra
malattia particolarmente grave).
11.4 Del pari, e nella stessa ottica, si potrebbe poi valorizzare l’art. 311 cod.
proc. pen., in tema di ricorso per cassazione. La I. n. 47 del 2015, infatti, vi ha
inserito il comma 5-bis, analogo all’art. 309, comma 10 (ed in forza del quale “se
è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha
disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il
giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è
depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione
ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti,
l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che
l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali
esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata”); orbene,
la stessa previsione non è stata invece introdotta nell’omologo art. 325 cod.
proc. pen. in tema di ricorso per cassazione contro le ordinanze su misure
cautelari reali, il cui rinvio all’art. 311 si limita ancora ai commi 3 e 4.
11.5 Da ultimo, ed ancora a sostegno del perdurante carattere recettizio del
rinvio ex art. 324, comma 7, cod. proc. pen., si potrebbe rilevare che l’art. 11, I.
n. 47 del 2015, nell’inserire – come accennato – il richiamo al comma 9-bis, non
ha operato un intervento integralmente sostitutivo del previgente comma 7 in
esame, ma si è limitato a sostituire le parole “articolo 309 commi 9” con parole
“articolo 309, commi 9, 9-bis”, senza alcun richiamo al comma 10. Utilizzando,
quindi, quella tecnica redazionale che le Sezioni Unite Cavalli – come già
riportato – indicano come espressione di un rinvio meramente statico, che
coinvolge singoli parti di una norma e non la sua interezza.
12. In senso difforme a tutto quanto precede, tuttavia, rileva la Corte che
potrebbero essere sollevate ragionevoli obiezioni in favore della tesi del carattere

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misure personali, come peraltro confermato dalla identica espressione contenuta

dinamico del rinvio contenuto nell’art. 324, comma 7 in esame, come peraltro
già sostenuto in alcuni dei commenti espressi in dottrina.
12.1 In primo luogo, ed a confutare l’argomento relativo alla rubrica della I.
n. 47 in esame, si potrebbe opporre che, in termini generali, la rubrica di una
legge non riveste certo carattere vincolante per la sua interpretazione, come
peraltro immediatamente riscontrabile dal fatto che la stessa novella, pur
richiamando soltanto le misure cautelari personali, ha innovato anche l’art. 324,
comma 7, qui in esame, giusta proprio l’art. 11, comma 6.

degli argomenti portanti la sentenza “Cavalli”, ovvero l’assenza – nella I. n. 332
del 1995 – di ogni riferimento alle misure cautelari reali, non può trovare
applicazione nel caso in esame, atteso che, come appena ribadito, la I. n. 47 del
2015 ha novellato anche l’art. 324, comma 7, inserendovi il richiamo all’art. 309,
comma 9-bis.
Quel che, peraltro, avrebbe un particolare significato nell’ottica qui in
esame, sotto un duplice profilo.
12.3 In primo luogo, l’estensione al riesame reale della previsione relativa al
possibile differimento della data dell’udienza, su istanza dell’imputato,
evidenzierebbe che le esigenze difensive – come tutelate dalla previsione – non
possono essere calibrate diversamente a seconda che si tratti di misure cautelari
personali o reali, dovendo poter trovare eguale sfogo in entrambi i casi. Quel
che, peraltro, in ossequio alla eadem ratio, “trascinerebbe” anche i commi 9 e 10
del medesimo articolo 309, atteso che questi – unitamente al 9-bis – verrebbero
allora a costituire una sorta di corpus unico, interno alla procedura del riesame,
concentrato su specifici obblighi – a carico del tribunale – stabiliti con esclusivo
riguardo al diritto di difesa del ricorrente ed al suo esercizio, quale ne sia
l’oggetto; ciò, con riguardo sia alla motivazione dell’ordinanza

ex comma 9,

ultimo periodo, sia alla necessità di differire l’udienza a richiesta, sia, infine, a
quella di decidere – e depositare la motivazione – nei termini perentori di cui al
comma 10, con conseguente perdita di efficacia della misura e non rinnovabilità
della stessa se non a fronte di esigenze eccezionali.
12.4 Sotto altro profilo, poi, sarebbe proprio la tecnica normativa impiegata
ad imporre il richiamo, in uno con il comma 9-bis, anche del seguente. Ed
invero, il primo, consentendo il differimento della data di udienza (tra 5 e 10
giorni), comporta lo “slittamento” nella stessa misura del relativo termine per la
decisione e per il deposito dell’ordinanza. Ne conseguirebbe che il rinvio espresso
al comma in oggetto, introdotto dalla I. n. 47 del 2015, comporterebbe senza
dubbio il richiamo “dinamico” anche del comma 10, in assenza del quale non si
comprenderebbe la portata del riferimento ai termini di cui al precedente. Ciò,

11

12.2 Di seguito, e con maggior vigore, potrebbe quindi affermarsi che uno

peraltro, non solo quanto ai 10 giorni imposti per la decisione, ma anche – e, in
quest’ottica, soprattutto – quanto ai 30 giorni per il deposito del provvedimento;
termine, quest’ultimo, non previsto nell’art. 309 prima della novella in
commento, ed oggi introdotto con riguardo tanto alle misure coercitive quanto a
quelle reali, giusta comma 9-bis. A conferma del fatto che, diversamente dalla I.
n. 332 del 1995, la n. 47 del 2015 ha inciso anche sulle misure cautelari reali, a
dispetto della citata rubrica. Ne deriverebbe dunque – quale ragionamento
circolare – che se l’art. 324, comma 7 richiama espressamente l’art. 309, comma

contenuti soltanto nel comma 10, con relative sanzioni in caso di inosservanza,
allora anche quest’ultimo, nel testo attuale, dovrebbe rientrare integralmente
nell’art. 324, giusta la più volte citata norma di raccordo.
12.5 Da ultimo, e con riguardo al comma 10 nella parte in cui prevede il
possibile differimento del termine di deposito del provvedimento, si potrebbe
affermare, in forza del dato testuale, che se è vero che una parte del comma
concerne soltanto le misure coercitive (motivazione particolarmente complessa
per il “numero degli arrestati”), è altresì vero che l’altra parte non impone la
medesima conclusione (il riferimento è alla “gravità delle imputazioni”), ben
potendosi quindi riferire anche a provvedimenti in materia di misure cautelari
reali.
Dal che, in conclusione, la tesi – non irragionevole – per cui il richiamo di cui
al comma 7 di quest’ultima norma dovrebbe oggi intendersi come formale, o
dinamico. E senza che abbia rilievo il fatto che la novella, modificando lo stesso
comma 7, non abbia menzionato il comma 10 dell’art. 309, atteso che la
preesistenza del richiamo a quest’ultimo rendeva non necessario un intervento
sul punto; con la conseguente irrilevanza del riferimento – nell’art. 11, I. n. 47
del 2015 – al solo art. 309, comma 9, invero necessario soltanto per collegarvi il
comma 9-bis (da “comma 9,” a “comma 9 e”) e non anche al comma 10, già
previsto.
13. In forza di tutto quanto precede, ed attesa l’immediata incidenza della
questione sul presente gravame (e, verosimilmente, su molti prossimi), ritiene
dunque il Collegio di dover rimettere d’ufficio il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi
dell’art. 618 cod. proc. pen., rappresentando il seguente quesito di diritto,
suscettibile di dar luogo a contrasto giurisprduenziale: “Se il rinvio all’art. 309,
commi 9 e 10, cod. proc. pen., contenuto nell’art. 324, comma 7, cod. proc.
pen., debba intendersi come recettizio, o statico, anche alla luce delle novità
introdotte sulle stesse norme dalla I. 16 aprile 2015, n. 47”.

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9-bis, e questo rimanda a termini perentori – per decisione e deposito –

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere,estensore

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