Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50580 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50580 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Ficarra Domenico, nato a Mazzarino (CI) il 3/9/1972
Vella Nuccia, nata a Gela (CI) il 4/6/1972

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Caltanissetta in
data 23-28/7/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23-28/7/2015, il Tribunale del riesame di Caltanissetta
rigettava il ricorso proposto da Domenico Ficarra e Nuccia Vella e, per l’effetto,
confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Gela il 26/6/2015; agli indagati erano
contestate le violazioni degli artt. 110 cod. pen., 71, 72, 95, d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, 181, comma 1-bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, per aver

Data Udienza: 26/11/2015

realizzato un immobile, in zona sismica, in parziale difformità dal nulla osta
ottenuto dal Genio civile, nonché in assenza di autorizzazione paesaggistica da
parte della competente Soprintendenza.
2. Propongono diffuso ricorso per cassazione i due indagati, deducendo i
seguenti motivi:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 181, comma 1-bis, d. Igs. n.
42 del 2004, per mancanza dell’elemento oggettivo del reato. Il Tribunale
avrebbe erroneamente ritenuto che l’area sulla quale insiste l’immobile sia

l’ordinanza avrebbe ritenuto considerato illegittima la licenza edilizia rilasciata ai
ricorrenti dal Comune di Gela, disapplicandola, mentre avrebbe ritenuto
inoppugnabile il Piano paesistico territoriale regionale, pur approvato da un
organo incompetente;
– violazione e falsa applicazione delle norme di cui sopra, per mancanza
dell’elemento soggettivo. Il Tribunale non avrebbe valutato che 1) i ricorrenti
avevano ottenuto la licenza edilizia prima di iniziare i lavori; 2) la
Soprintendenza era al corrente delle opere, giusta comunicazione inviata, e non
era intervenuta in alcun modo; 3) il Comune di Gela aveva espresso parere
favorevole alla valutazione di incidenza ambientale, addirittura tre anni prima
dell’inizio delle opere. Quel che, per un verso, farebbe cessare il

periculum

sotteso al vincolo, pur a fronte della natura formale e di pericolo del delitto, e,
per altro verso, escluderebbe comunque il dolo dello stesso reato, attesa la
palese buona fede dei ricorrenti, ceh avrebbero fatto affidamento sulla piena
liceità dell’opera.
Con memoria depositata l’11/11/2015, gli stessi rafforzano il primo motivo
di cui sopra producendo certificazione della competente Soprintendenza, a data
25/9/2015, nella quale si attesta che l’area sulla quale insiste immobile – oggi
individuata tra i nei paesaggistici di cui all’art. 134, lett. c), d. Igs. n. 42 del
2004, giusta Piano paesaggistico della Provincia approvato il 2/7/2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il 31/7/2015 – tale non
era con riguardo al Piano medesimo adottato con determinazione dirigenziale del
4/12/2009; quel che confermerebbe, con riguardo all’epoca di contestazione del
delitto, l’insussistenza del fumus dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per
cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc.
pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla

coperta da vincolo paesaggistico, mentre ciò non risponderebbe al vero. Ancora,

violazione di legge. Nella nozione di “violazione di legge” rientrano, in
particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme
processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla
lett. e) dell’art. 606 stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,
P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003,
Pellegrino S., Rv. 224611).

Date per pacifiche la realizzazione delle opere di cui trattasi, la parziale
difformità delle stesse rispetto al nulla osta del Genio civile di Caltanissetta n.
3300 del 2/7/2013, nonché l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica da parte
della competente Soprintendenza, rileva il Collegio che l’ordinanza ha tratto da
ciò il fumus del reati contestati, redigendo una motivazione del tutto logica ed
adeguata, non certo censurabile nei termini dell’inesistenza o della mera
apparenza. In particolare – e con riguardo al delitto di cui all’art. 181, comma 1bis, d. Igs. n. 42 del 2004, oggetto esclusivo del presente ricorso -, il Tribunale
di Caltanissetta ha evidenziato che l’area sulla quale insiste l’immobile risulta
sottoposta a vincolo paesaggistico, giusta:
1) la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intera località Manfria
del Comune di Gela, come da decreto dell’Assessore ai beni culturali ed
ambientali del 21/1/1987, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia
il 28/1/1987) in forza della quale, sorge l’obbligo che ogni intervento atto a
modificare l’aspetto del territorio sia previamente autorizzato dalla competente
Soprintendenza. Quel che priva di rilievo la doglianza – ribadita in questa sede per la quale i ricorrenti non avrebbero ricevuto la notifica individuale del
provvedimento, invero prevista soltanto per i singoli immobili di cui all’art. 136,
comma 1, lett. a) e b), d. Igs. n 42 del 2004, e non già per intere aree, come nel
caso di specie, giusta art. 140, comma 3, stesso decreto;
2) il Piano territoriale paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, adottato
con decreto del 4/12/2009, che impone il vincolo di inedificabilità sull’area, in
difetto della previa autorizzazione della Soprintendenza, atteso che – come da
nota di quest’ultimo Ufficio, richiamata nell’ordinanza – «la particella di cui
trattasi ricade in area vincolata ai sensi dell’art. 134, lett. c), in quanto area
tipizzata, individuata dal Piano paesaggistico della Provincia di Caltanissetta
all’interno del Paesaggio Locale n. 15 e ricadente in aree con livello di tutela III
delle norme di attuazione». Ancora sul punto, l’ordinanza – sempre con
argomento logico ed immune da censure – ha quindi evidenziato l’irrilevanza del
fatto che, al momento del rilascio della concessione edilizia (18/4/2013), tale

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4. Ciò premesso, i ricorsi risultano infondati.

Piano paesaggistico fosse stato adottato, non già approvato, atteso che,
comunque, “a far data dall’adozione del piano non sono consentiti, sugli immobili
e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela
previste nel piano stesso” (art. 143, d. Igs. n. 42 del 2004).
Da ultimo, il Tribunale del riesame ha negato rilievo al fatto che il Comune di
Gela, dopo aver attestato che la pratica edilizia era stata sospesa in autotutela
“in quanto la proposta progettuale ricade in area di tutela 3 del PTP adottato”,
avesse invece disposto in senso contrario, negando che il bene rientrasse

palesemente illegittimo, quindi non applicabile, poiché proveniente da un
soggetto – il Comune – del tutto carente di potere e diverso dall’unico a ciò
titolato, quale la Soprintendenza di Caltanissetta.
Sì da concludere per la piena configurabilità del fumus dei reati contestati e
dell’esistenza del necessario elemento psicologico, attesa la doverosa
consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della sussistenza del vincolo, giusta la
citata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione della dichiarazione di
notevole interesse pubblico ex art. 181, comma 1-bis, d. Igs. n. 42 del 2004.
5. Orbene, così riportata la motivazione stesa dal Tribunale, che si apprezza
per adeguatezza e logicità, osserva la Corte che, con il primo motivo, i ricorsi
invero sollecitano in questa sede una nuova e diversa valutazione delle
medesime risultanze investigative già esaminate dai Giudici di merito (in
particolare, quanto all’esatta collocazione dell’immobile, se in area vincolata o
meno), invocandone una lettura alternativa e più favorevole.
Il che non è consentito, trattandosi di verifica meramente fattuale, sottratta
alla competenza di questo Collegio.
I gravami, ancora, omettono qualsivoglia considerazione circa la citata
dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intera località Manfria del
Comune di Gela, richiamata nell’ordinanza (e rilevante in ordine al delitto
contestato), soffermandosi soltanto sul Piano territoriale paesaggistico, che
sarebbe stato valorizzato dal Tribunale ancorché proveniente da un organo
incompetente; orbene, trattasi di una censura infondata, atteso che 1) il Collegio
di merito ha richiamato il PTP – legittimamente adottato dalla Provincia soltanto dopo aver evidenziato la suddetta dichiarazione di notevole interesse
pubblico a data 1987; 2) lo stesso Tribunale ha sottolineato l’art. 143, comma 9,
d. Igs. n. 42 del 2004, a mente del quale “a far data dall’adozione del piano
paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo
134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano
stesso”.
Quel che i gravami non menzionano affatto.

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nell’art. 134 citato; ed invero, a giudizio del Collegio tale atto risulterebbe

6. Anche il secondo motivo di impugnazione risulta infondato; ed invero, le
deduzioni offerte dalle difese circa l’inoffensività della condotta, da un lato, ed il
principio di affidamento sorto nei ricorrenti, dall’altro, non possono essere
accolte.
Con riguardo al primo profilo, lo stesso è stato proposto in termini
puramente fattuali, e peraltro senza individuare alcun elemento dal quale poter
inferire che non vi sarebbe pregiudizio per l’ambiente, nel caso di specie, atteso
che le condotte – asseritamente concluse (salvo poi ammettere che occorre la

inidonee, pur in astratto, a compromettere il bene tutelato. Con riguardo, poi,
all’elemento soggettivo, si osserva che i ricorrenti – come affermato
compiutamente nell’ordinanza – non avevano svolto alcun accertamento circa
l’effettiva sussistenza del vincolo nell’area interessata; deve quindi ribadirsi,
come già sostenuto in questa sede, che presupposto della responsabilità penale
è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell’effettivo contenuto
precettivo della norma e, secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte
Costituzionale (in relazione alla previsione dell’art. 5 cod. pen.), va considerata
quale limite alla responsabilità personale soltanto l’oggettiva impossibilità di
conoscenza del precetto (cd. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge
penale); nella fattispecie in esame l’imputato aveva il dovere di informarsi
preventivamente (anche) circa l’eventuale assoggettamento a vincoli dell’area
sulla quale andava a costruire e non ha dimostrato, invece, di avere assunto
alcuna informazione al riguardo presso gli organi competenti (Sez. 3, n. 48478
del 24/11/2011, Mancini, Rv. 251635).
Esattamente come nel caso di specie. E per tacere, peraltro, della
comunicazione comunque inviata alla Soprintendenza prima dell’inizio dei lavori,
menzionata nel ricorso, che pare sottendere quasi ad un’ipotesi di dolo
eventuale.
Con riguardo, di seguito, alla compatibilità paesaggistica di cui al
provvedimento del Comune di Gela del 22/7/2010, che a detta dei ricorrenti
farebbe cessare il pericolo sotteso al vincolo, osserva la Corte che detto
provvedimento non appare costituire effettivo accertamento di tale compatibilità;
ed invero, ai sensi dell’art. 181, comma 1-ter, d. Igs. n. 42 del 2004, l’autorità
amministrativa esegue questo accertamento “secondo le procedure di cui al
comma

1-quater”,

tra le quali rientra il “previo parere vincolante della

soprintendenza”, pacificamente assente nel caso di specie.
7. Quanto, infine, alla documentazione allegata al ricorso, si osserva che la
stessa, per un verso, non può costituire censura all’ordinanza impugnata poiché
relativa ad un nuovo Piano paesaggistico pubblicato sulla G.U.R.S. del 31/7/2015

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rifinitura interna del piano primo e la realizzazione del tetto) – risulterebbero

(quindi, successivamente al provvedimento in esame), e, per altro verso,
conferma comunque l’attualità del vincolo sull’area in questione.
I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati
ciascuno al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

sigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

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