Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5058 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5058 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLO ROCCO N. IL 24/05/1947
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FIANANZE
avverso l’ordinanza n. 138/2011 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 07/12/2012
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dot,t. VATRIZI4 PICCIALLI
10
,
CoAit; cc,.2
lette/se
le conclusioni del PG Dott. Pi
0)

Uditi difensor Avv.;,

Data Udienza: 21/01/2014

Ritenuto in fatto

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione in carcere subita da SPAGNOLO Rocco
nell’ambito di un procedimento in cui erano stati contestati all’istante i reati di
associazione a delinquere, concorso in riduzione di schiavitù ed in estorsione continuata, il
delitto di favoreggiamento continuato ed in concorso della permanenza dello straniero nel

dai quali veniva assolto con la formula perché il fatto non sussiste ( con riferimento ai
primi tre) e per non aver commesso il fatto ( con riferimento agli ultimi due).

Il giudice della riparazione, nel rigettare l’istanza, osservava che l’istante aveva posto in
essere con colpa grave un comportamento idoneo a legittimare il convincimento
dell’autorità giudiziaria in ordine ad un suo diretto coinvolgimento nei delitti contestati ed
in tal senso venivano evidenziati elementi di fatto emergenti dalla stessa sentenza
assolutoria.
Avverso la citata ordinanza propone ricorso per cassazione l’ interessato articolando un
unico motivo, con il quale sostiene la violazione di legge e la carenza di motivazione in
ordine alla colpa grave.
Si sostiene che l’assunzione di manodopera a nero in agricoltura non può essere elevata al
rango di eclatante o macroscopica negligenza relativamente al reato di assunzione di
clandestini extracomunitari, essendo già tale condotta sanzionata amministrativamente ed
a maggior ragione ove la condotta dell’istante non integri alcun reato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ritualmente depositato una memoria difensiva
con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato in conformità delle conclusioni del Procuratore
generale presso questo Ufficio.

In materia di riparazione per ingiusta detenzione, è stato sottolineato che agli effetti della
valutazione circa la condotta sinergica dell’interessato come causa ostativa al
riconoscimento del beneficio, deve intendersi colposa quella condotta che, pur tesa ad altri
risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o violazione
di leggi o regolamenti, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile
ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione di un

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territorio dello Stato e dì assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno,

provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già
emesso.

Quanto agli elementi ed ai criteri di apprezzamento che devono assistere il giudice nel
procedimento per la riparazione della ingiusta detenzione, si è in più occasioni messa in
luce l’esigenza di distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del
processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua

quale, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale, deve seguire un iter
logico motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se
determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste

si sono poste come

fattore condizionante, anche nel concorso dell’altrui errore, alla produzione dell’evento
detenzione, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di
valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di
controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione, di natura civilistica, sia in
senso positivo che in senso negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di
esclusione del diritto alla riparazione.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella
loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a
determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato,
l’adozione della misura, traendo in inganno il giudice ( v., tra le tante, Sez. IV, 10 giugno
2010, n. 34662, La Rosa).

Ciò premesso, i richiamati principi di diritto sono stati applicati correttamente dal giudice
della riparazione che ha, innanzitutto, individuato la condotta colposa dello Spagnolo
nell’avere utilizzato lavoro nero reclutando manodopera tramite i due coimputati e
nell’avere continuato ad utilizzare i due per il reclutamento anche dopo essersi accorto che
gli stessi avevano avviato al lavoro persone senza il permesso di soggiorno.
La Corte di merito ha, poi, correttamente evidenziato l’incidenza di tali fatti nell’adozione
della misura custodiale in concorso con l’errore valutativo del giudice che l’aveva adottata.

Come osservato dal P.G. in sede, la circostanza ormai assodata per il passaggio in
giudicato della sentenza, che il ricorrente fosse contrario al reclutamento di
extracomunitari senza permesso di soggiorno, se esclude certamente la responsabilità per
i reati contestati, non ha influenza sulla valutazione della colpa e della gravità della
condotta posta in essere dall’istante, strettamente collegata con i reati ipotizzati a carico
dello Spagnolo.

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commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione, il

In tal senso è condivisibile la valutazione compiuta dal giudice della riparazione sulla
configurabilità della colpa e sulla gravità della medesima, avuto conto che lo Spagnolo ha
posto in essere una condotta in violazione della normativa dettata in tema di lavoro
dipendente, non premurandosi di controllare la provenienza dei lavoratori e non
interrompendo i rapporti con i fornitori di manodopera.

Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima

Sarnataro), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa
all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo
comma dell’art. 314 c.p.p., ha escluso il diritto dell’ istante alla riparazione, essendo
indubbiamente le circostanze succitate idonee a far ritenere – anche se limitatamente
all’emissione di una misura cautelare – il coinvolgimento dello Spagnolo nelle fattispecie
criminose contestate.

Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate come in dispositivo.

P.Q. M .
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla
rifusione delle spese per questo giudizio di cassazione sostenute dal Ministero
dell’Economia e liquidate in euro 750,00.
Così deciso nella camera di consiglio in data 21 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

rivalutazione della sentenza penale di assoluzione ( Sezioni unite 23.12.1995 n. 43,

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