Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50579 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50579 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Agrigento nel

procedimento nei confronti di
Sorce Giuseppe, nato a Castrofilippo (Ag) il 10/1/1943

avverso la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Agrigento in data 16/7/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l’annullamento della sentenza
con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/7/2014, il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Agrigento dichiarava non luogo a

procedere
oc
nei confronti di

Giuseppe Sorce in ordine al reato di cui agli artt. 61, n. 5, 609-bis cod. pen.,
perché il fatto non sussiste; il Giudice rilevava che la persona offesa – un

Data Udienza: 26/11/2015

minorenne di nazionalità marocchina – in più occasioni non si era presentato
all’incidente probatorio disposto per l’assunzione della sua deposizione, perché
all’estero, senza addurre alcun impedimento o giustificazione, e che da ciò
doveva pertanto desumersi la sua volontà di sottrarsi al contraddittorio. Dal che
la considerazione per cui in sede dibattimentale, verosimilmente, il giudizio si
sarebbe fondato soltanto sulle dichiarazioni già rese a sommarie informazioni, la
cui acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. non sarebbe stata però sufficiente a
sostenere l’accusa, in assenza di riscontri affidabili.

Tribunale di Agrigento, deducendo – con unico motivo – l’erronea applicazione
della legge processuale ed il vizio motivazionale. Date per pacifiche le premesse
di cui sopra, il Giudice sarebbe stato però troppo drastico nelle conclusioni,
specie con riferimento alla probabile applicazione dell’art. 512 cod. proc. pen.; gli
elementi acquisiti in atti, invero, non escluderebbero la possibilità di una futura
escussione dibattimentale del ragazzo, atteso che l’attuale assenza dall’Italia
sarebbe da addebitare soltanto a temporanea difficoltà.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto premettere, al fine di individuare gli ambiti
dell’intervento del Giudice in sede di udienza preliminare, che gli stessi – pur
notevolmente ampliati dal legislatore nel corso degli anni, a muover dalla I. 16
dicembre 1999, n. 479 – non hanno visto mutata né la funzione né la natura
dell’udienza medesima, che, sia pur qualificabile come momento di giudizio, non
può essere equiparata alla sede dibattimentale. Ed invero, come hanno
affermato le Sezioni unite di questa Corte, anche sulla scorta di ampia
giurisprudenza costituzionale, il pur ampliato orizzonte prospettico del Giudice
non consente allo stesso «di giudicare in termini di anticipata verifica della
innocenza-colpevolezza dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza,
non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il
dato letterale del novellato terzo comma dell’art. 425, è sempre e comunque
diretta a determinare, all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta
oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità
dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva, potenziale, utilità del dibattimento
in ordine alla regiudicanda» (Sez. U., n. 39915 del 30/10/2002, Vottari, Rv.
222602; Sez. 3, n. 50929 del 14/11/2013, Angellotto, Rv. 258018). In altri
termini – come ancora affermato dal Supremo Collegio – si deve ritenere che «il
radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del Giudice

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2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il

dell’udienza

preliminare,

pur

legittimando

quest’ultimo

a

muoversi

implicitamente anche nella prospettiva della probabilità di colpevolezza
dell’imputato, non lo ha tuttavia disancorato dalla fondamentale regola di
giudizio per la valutazione prognostica, in ordine al maggior grado di probabilità
logica e di successo della prospettazione accusatoria ed all’effettiva utilità della
fase dibattimentale, di cui il legislatore della riforma persegue, espressamente,
una significativa deflazione».
Il Giudice dell’udienza preliminare, quindi, è chiamato non ad accertare la

sostenibilità dell’accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con
specifico riferimento alla tesi che il pubblico ministero chiede di sostenere in
dibattimento; in estrema sintesi, il criterio di valutazione per il Giudice
dell’udienza preliminare non è l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilità del
dibattimento (per tutte, Sez. 6, n. 33921 del 17/7/2012, Rolla, Rv. 253127).
Da questa premessa derivano, con maggior specificità, i limiti del potere
del Giudice con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere di cui all’art. 425
cod. proc. pen., quale uno dei possibili epiloghi dell’udienza preliminare stessa.
Ebbene, deve ribadirsi in questa sede che la sentenza di non luogo a procedere
ha natura prevalentemente processuale, e non di merito; essa ha lo scopo di
evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga
l’infondatezza dell’accusa, allorché vi sia in atti la prova dell’innocenza
dell’imputato, ovvero l’insufficienza o la contraddittorietà degli elementi probatori
acquisiti depongano per un giudizio prognostico negativo circa la loro idoneità a
sostenere l’accusa in giudizio. Ne deriva che, ai fini della pronuncia della
sentenza di non luogo a procedere, il Giudice, in presenza di fonti di prova che si
prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi
a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli
approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di
tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al Giudice naturale (Sez. 6, n.
6765 del 24/1/2014, Luchi, Rv. 258806); analogamente, deve ribadirsi che il
Giudice deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti
risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa
in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale
probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed
essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si
prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente
rivalutate (Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv. 257645).
Così individuati i termini che delimitano il potere del Giudice in sede di
udienza preliminare e, di conseguenza, i rigorosi ambiti che consentono la

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colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, bensì a formulare una diagnosi di

pronuncia di una sentenza di non doversi procedere, osserva questa Corte che il
G.u.p. di Agrigento non ha fatto buon governo dei principi indicati; ed invero, la
sentenza di proscioglimento è stata emessa sui presupposto – dato per certo che la persona offesa non si sarebbe presentata in dibattimento, così imponendo
in quella sede la lettura delle sue dichiarazioni ex art. 512 cod. proc. pen. e,
comunque, l’assoluzione del Sorce ai sensi dell’art. 526, comma 1-bis cod. proc.
pen., attesa la mancanza di affidabili riscontri.
Orbene, trattasi di una considerazione che eccede i poteri indicati.

processuali nella citata ottica dell’utilità/inutilità del dibattimento, come dovuto,
ma ha soltanto formulato una prognosi negativa sulla concreta possibilità di
escutere in giudizio il giovane marocchino; prognosi non manifestamente illogica,
attese le numerose citazioni andate a vuoto per l’incidente probatorio, ma
comunque da censurare poiché estranea alla valutazione che il Giudice – in sede
di udienza preliminare – deve compiere, e cioè con riferimento esclusivo al
materiale investigativo raccolto, l’unico oggetto dì quella “proiezione
dibattimentale” che costituisce il fulcro decisionale dell’udienza preliminare.
Non solo.
La stessa sentenza impugnata evidenzia che il racconto del ragazzo riferisce
di una condotta – quella contestata al Sorce – che «pare attestarsi, quanto ad
offensività, sui limiti di fattispecie e che proprio per questo necessiterebbero di
accuratissima descrizione, ad evitare il rischio di fraintendimenti, errori di
qualificazione, latenti ambiguità»; lo stesso Giudice, quindi, riconosce che
essenziali elementi per l’accertamento del reato, quali la durata e l’intensità del
presunto toccamento, richiederebbero una più precisa descrizione in sede
dibattimentale (id est: ne riconosce l’utilità), ma esclude che ciò possa verificarsi
in ragione della presunzione – erroneamente ritenuta iuris et de iure – che il
ragazzo non si presenti a deporre.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, affinché il Giudice
esamini esclusivamente il contenuto degli atti processuali, astenendosi da
prognosi sulla futura ripetibilità di atti processuali, allo stato fondata solo su
supposizioni.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Agrigento.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2015

nsigliere estensore

I! Presidente

Il Giudice di Agrigento, infatti, non ha compiuto un esame degli atti

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