Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50578 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50578 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1.Musone Alessandra Morena, nata a Marcianise il 20/08/1989
2.Santonicola Silvestro, nato a Marcianise 1’11/02/1960
avverso l’ordinanza del 19/05/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
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ea.U.S2/1,30

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udito per gli imputati l’avv. Antonello Fabbrocile.

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza del 19 maggio 2015 il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – chiamato a pronunziarsi sull’impugnazione avverso l’ordinanza del GIP
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva applicato la misura
sequestro preventivo delle somme di denaro nella disponibilità della s.r.l. Global
Costruzioni (di cui era legale rappresentante Silvestro Santonicola) fino alla
concorrenza di € 453.241,00 ed, in caso di accertata incapienza, il sequestro per
equivalente di beni intestati o nella disponibilità di Alessandra Morena Musone, in

Data Udienza: 25/11/2015

relazione al delitto di cui all’art. 10 ter del D.LGS n. 74/2000 – confermava il
provvedimento impugnato. Affermava il Tribunale che la Global Costruzioni s.r.l.,
di cui all’epoca era legale rappresentante la Musone, non aveva pacificamente
versato VIVA per l’anno 2011, pari ad C 435.241,00 e che, a fronte della
configurazione del reato di cui all’art. 10 ter dei D. Lgs. n. 74/2000, i ricorrenti
neppure avevano fornito idonee dimostrazioni circa l’assoluta incoercibilità
dell’adempimento, per la mancanza di strumenti alternativi, come il ricorso al
credito bancario o al patrimonio personale dei soci. Le circostanze all’uopo dedotte,

ragionevolmente un contributo al generale quadro di incapienza, non avrebbero
però introdotto elementi idonei a comprovare l’inevitabilità della crisi e, per tale
via, l’impossibilità di adempiere al debito tributario.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione Alessandra Morena Musone, in
proprio, e Silvestro Santonicola, quale legale rappresentante della Global
Costruzioni s.r.I., deducendo un unico motivo.
I ricorrenti hanno invero sostenuto che il Tribunale non avrebbe attribuito la
giusta valenza alla documentata crisi di liquidità, non imputabile a dolo o colpa,
ed idonea ad escludere il dolo del reato o a costituire causa di forza maggiore ex
art. 45 c.p., giacché le difficoltà finanziarie legate alla mancata riscossione di
importanti crediti non avrebbero consentito i versamenti. La società avrebbe scelto
di ottenere il pagamento per via giudiziaria – attraverso decreti ingiuntivi piuttosto che far ricorso al credito bancario o ad anticipazioni da parte dei soci, in
ragione della criticità e dell’entità della crisi, giacché i patrimoni personali non
avrebbero potuto colmare lacune patrimoniali di tali dimensioni ed il ricorso
bancario sarebbe stato vanificato dalla mancanza di solide garanzie patrimoniali.
In punto di diritto, i ricorrenti hanno affermato che la crisi aziendale avrebbe
escluso l’elemento soggettivo del reato: in altri termini, la società non avrebbe
coscientemente e volontariamente omesso di versare le somme relative all’IVA,
ma non si sarebbe trovata nelle condizioni di poter effettuare i versamenti per le
proprie difficoltà finanziarie. La mancanza di dolo sarebbe stata dunque dimostrata
dalla grave crisi finanziaria e dalla conseguente impossibilità di disporre della
liquidità necessaria. Una diversa opinione si porrebbe in contrasto con l’art. 27
Cost., giacché sarebbe punita una condotta inesigibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va rigettato.
In tema di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto,
l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza
2

pur essendo idonee a dimostrare una crisi di liquidità ed a far presumere

maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore, che non abbia
potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e
che sfuggono al suo dominio finalistico [Sez. 3, sentenza n. 8352 del
24/06/J2014 Ud. (dep. 25/02/2015) Rv. 263128].
In particolare, nel reato di omesso versamento di Iva, ai fini dell’esclusione
della colpevolezza è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del
termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano
state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo.

Nella specie, l’ordinanza – sulla scorta della documentazione prodotta in sede di
riesame – ha preso atto della sussistenza della crisi denunciata, ma ha aggiunto
che tutto ciò non avrebbe dimostrato l’inevitabilità della crisi e dunque
l’impossibilità di adempiere al debito tributario, non avendo dimostrato neppure il
tentativo di adottare misure alternative, quali l’accesso al credito bancario o
l’impiego del patrimonio personale dei soci. Di fronte ai suddetti rilievi, il ricorso si
limita a sostenere che i patrimoni personali non avrebbero potuto colmare lacune
di tali entità, mentre il ricorso al credito bancario sarebbe stato impensabile, stante
la necessità di solide garanzie. Sennonché tali affermazioni sono rimaste del tutto
indimostrate (quanto al primo profilo), mentre appaiono del tutto generiche ed
assiomatiche (quanto al secondo profilo).

P.Q.M.

Rigetta LYricors,a e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 25/11/2015.

[Sez. 3, Sentenza n. 2614 del 06/11/2013 Ud. (dep. 21/01/2014) Rv. 258595].

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