Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50578 del 07/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 50578 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCI BIAGIO MARIANO N. IL 08/12/1943
avverso la sentenza n. 18/2004 TRIBUNALE di CHIETI, del
04/10/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Eddardo Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, limitatamente agli effetti penali, per intervenuta prescrizione dei
reati, conferma delle statuizioni civili.

RITENUTO IN FATTO

emessa dal locale Giudice di pace, ha condannato Bucci Biagio Mariano a pena di
giustizia per ingiuria, minaccia e lesioni in danno di D’Intino Sergio, oltre al
risarcimento dei danni in favore di quest’ultimo.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa,
giudicate coerenti e credibili, nonché del fratello dell’imputato (Francesco Bucci)

2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato l’avv. Marco
Femminella, con tre motivi.
Col primo si duole della contraddittorietà della motivazione resa in punto di
credibilità dei testi, sottolineando le contraddizioni del loro racconto.
Col secondo si duole della illogicità della motivazione resa in punto di credibilità
di Francesco Bucci, ritenuto sereno nonostante avesse deposto contro il fratello,
e del fatto che non sia stata presa in considerazione la certificazione medica
prodotta dall’imputato.
Co terzo si duole, ancora una volta, della carenza di motivazione in ordine al
contrasto, evidenziato, tra dichiarazioni di teste e persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento, ma vanno annullate le
statuizioni penali della sentenza di condanna.
1. Nel caso di specie l’imputato è stato assolto in primo grado e condannato in
appello. Tuttavia, il rapporto processuale dinanzi al giudice d’appello si è
instaurato per effetto dell’impugnazione, anche agli effetti penali, della parte
civile, che non era facoltizzata a farlo. Nel procedimento penale davanti al
giudice di pace, infatti, avverso le sentenze di proscioglimento la parte civile può
proporre impugnazione, anche agli effetti penali, a norma dell’art. 38 d.Ig. 28
agosto 2000 n. 274 limitatamente all’ipotesi in cui la citazione a giudizio
dell’imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai
sensi dell’art. 21 dello stesso decreto. Nel caso di specie, invece, l’imputazione è
stata formulata dal Pubblico Ministero e la citazione è stata effettuata dalla pg
2

1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 4/10/2007, in totale riforma di quella

(Questura di Chieti) su autorizzazione del Pubblico Ministero stesso, ai sensi degli
artt. 15 e 20 del D.Igs. 274/2000, per cui la parte civile era autorizzata ad
impugnare la sentenza ai soli effetti civili. Nelle ipotesi siffatte la disciplina
dell’impugnazione è quella ordinaria di cui all’art. 576 c.p.p., nell’ambito della
quale le facoltà di impugnazione della parte civile non hanno comunque subito
limitazioni con l’entrata in vigore della I. 20 febbraio 2006 n. 46, ma si sono
invece estese per effetto della soppressione dell’inciso “con il mezzo previsto per
il p.m.” nel comma 1 dell’art. 576 c.p.p. In conseguenza di ciò, essendo venuto

della parte civile, a quest’ultima è consentito proporre impugnazione senza
alcuna restrizione – sia pure, si ribadisce, ai soli effetti civili – contro la sentenza
che le è sfavorevole, sia nel giudizio ordinario sia nel procedimento davanti al
giudice di pace.
Per quanto sopra vanno rimossi gli effetti penali della condanna pronunciata a
carico del Bucci, a nulla ostando che l’imputato non ne abbia fatto motivo ricorso
in Cassazione, versandosi in una ipotesi di inammissibilità dell’impugnazione
della parte civile, per la ragione che le cause di inammissibilità non sono
soggette a sanatoria e debbono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e
grado del procedimento.

2. Vanno disattese, invece, le doglianze concernenti la ricostruzione del fatto (in
funzione dell’eliminazione delle statuizioni civili). Sebbene il ricorrente abbia
articolato il ricorso in tre motivi diversi, è possibile – ed è opportuno – trattarli
congiuntamente, perché tutti sono riconducibili al vizio di motivazione e tutti
concernono la prova della responsabilità. Sono tutti manifestamente infondati,
siccome diretti a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del
merito e fondati su una lettura alternativa del materiale probatorio, con una
indebita svalutazione delle testimonianze acquisite (non solo della persona
offesa, ma anche di un estraneo alla contesa vicinissimo familiarmente
all’imputato) e senza che venga evidenziata alcuna reale frattura logica nel
ragionamento del giudicante. Lo sforzo del ricorrente si è esaurito, infatti,
nell’enucleare contraddizioni nelle versioni dei testi sul presupposto – erroneo che questa Corte possa conoscere delle dichiarazioni di costoro e nel parlare assertivamente – di certificati medici ugualmente sconosciuti a questa Corte;
inoltre, nel contestare la credibilità di un teste (Bucci Francesco) sulla base di un
percorso logico che cozza, questo si, con l’esperienza ed il senso comune,
essendo noto che la testimonianza contro il proprio fratello non viene resa con
leggerezza né, nel più dei casi, con spirito mendace.
L’infondatezza, sul punto, del ricorso, impone di tener ferme le statuizioni civili
della sentenza di condanna.

3

meno il vincolo di collegamento fra la potestà d’impugnazione del p.m. e quella

P.Q.M.

Dichiarato inammissibile l’appello delle parti civili agli effetti penali, annulla senza
rinvio le statuizioni penali della sentenza impugnata. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 7/11/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA