Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50577 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50577 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOBILI MASSIMILIANO N. IL 11/09/1973
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIB.SEZ.DIST. di TIONE DI TRENTO,
del 06/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/11/2013

- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Edoardo Scardaccione, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

emessa dal Giudice di pace di Tione, ha condannato Nobili Massimiliano a pena di
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giustizià-tffinaccia e ingiuria in danno di Maturi Valter.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, che
svolgeva, all’epoca del fatto, l’attività di istruttore di sci, nonché di due suoi
allievi. I fatti si sono verificati a Madonna di Campiglio, su una pista da sci,
allorché una ragazza straniera investì Lamante Valentina, allieva del Maturi, e fu
trattenuta sul posto da quest’ultimo, cui fece seguito l’intervento ad adiuvandum
dell’imputato.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell’interesse dell’imputato l’avv. Nino
Marazzita, con sei motivi, con cui si duole, sotto il profilo della violazione di legge
e del vizio di motivazione:
– della ritenuta credibilità della persona offesa e del fatto che non è stata data
risposta alle precise doglianze sollevate con l’atto d’appello. Inoltre, del fatto che
sia stata attribuita credibilità ai due testi dell’accusa e non sono state considerate
le deposizioni dei testi a difesa;
– della erronea applicazione dell’art. 594 cod. pen. e della illogicità della
motivazione resa in punto di elemento soggettivo; in particolare, del fatto che è
stata tralasciata qualsiasi indagine sulla buona fede dell’imputato.
– della violazione dell’art. 599/1 cod. pen. e dell’assenza di motivazione resa, sul
punto, dal giudicante. Deduce che la reciprocità delle offese è stata confermata
anche dai testi dell’accusa;
– della manifesta illogicità della motivazione resa in punto di elemento soggettivo
del reato di cui all’art. 612 cod. penale. Lamenta che il giudicante si sia limitato a
desumere la volontà di minacciare dalla mera oggettività offensiva del danno
prospettato;

del mancato riconoscimento della legittima difesa. Deduce di essere

intervenuto a difesa della ragazza straniera investitrice, che era illegittimamente
trattenuta sul posto dal Maturi, in assenza delle condizioni per procedere al suo
arresto;
– del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, della misura della pena
e dell’aumento disposto per la continuazione. Lamenta che non sia stata data

2

1. Il Tribunale di Trento, con sentenza del 6/7/2012, a conferma di quella

risposta alla sua richiesta di contenimento della pena; che questa sia stata
aggravata considerevolmente per la continuazione e che non siano state
concesse le attenuanti generiche per la sola assenza di segni di resipiscenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nella sola parte relativa al trattamento sanzionatorio
(sesto motivo di ricorso), poiché la pena base di C 800, applicata per l’ingiuria, è

pen., e quindi in maniera illegittima. La pena per la minaccia semplice, infatti, è
quella massima di C 51 – ai sensi degli artt. 612 cod. pen. e 52 del D.Igs 28
agosto 2000, n. 274 – che rappresenta anche il limite massimo di aumento per la
continuazione.
Per il resto il ricorso è manifestamente infondato, in quanto:
– col primo motivo il ricorrente si limita a contestare alcuni passaggi – estrapolati
dal loro contesto – della motivazione esibita dal Tribunale, senza evidenziare
reali incongruenze logiche nel ragionamento del giudicante, nonché a contestare
apoditticamente la credibilità della persona offesa e dei testi d’accusa e a
propugnare – in maniera per vero inammissibile – una diversa valutazione della
prova da parte di questo giudice di legittimità ;
– col secondo deduce la “buona fede” dell’imputato in ordine al reato di cui
all’art. 594 cod. pen. senza adeguate argomentazioni. Inoltre, si duole, in
maniera del tutto generica e immotivata, della errata applicazione della legge
penale, nonché della illogicità della motivazione, pur senza evidenziare i passaggi
motivazionali afflitti dal vizio lamentato;
– col terzo si duole della mancata applicazione della scriminante speciale di cui
all’art. 599, comma 1, cod. pen. senza confrontarsi in alcuna maniera col
carattere facoltativo della stessa;
– col quarto si duole, in maniera generica e con argomenti inconferenti, della
motivazione resa in ordine all’elemento soggettivo della minaccia, integrato dalla
coscienza e volontà di prospettare un male ingiusto, la cui prova è insita nel
carattere intimidatorio delle frasi profferite;
– col quinto si appella al “soccorso difensivo” attuato a favore della ragazza
investitrice senza spiegare quale pericolo quest’ultima correva e senza
considerare che la persona danneggiata dal reato – nella specie, l’allieva del
Maturi, investita mentre prendeva lezione di sci – ha diritto ad essere tenuta
indenne dall’autore della condotta delittuosa, oltre che a instare per la punizione
del colpevole, sicché trattenerla per il tempo strettamente necessario alla sua
identificazione non concreta alcun illecito, trattandosi di attività funzionale alla
tutela della posizione creditoria e necessaria per assicurare la punibilità del reo.

3

pt,L

stata aumentata di C 700 per la continuazione col reato di cui all’art. 612 cod.

Consegue, per quanto sopra, che tutti i motivi di ricorso concernenti la
responsabilità per i reati contestati sono infondati. La prescrizione maturata nel
frattempo impone di annullare senza rinvio la sentenze mpugnata agli effetti
penali; impregiudicati quelli civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono

Così deciso il 7/11/2013

estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

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