Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50576 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50576 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno
nel procedimento nei confronti di
Fariello Vincenzo, nato a Cava de’ Tirreni (Sa) il 22/8/1971
Carleo Mario, nato a Cava de’ Tirreni (Sa) il 6/10/1983

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Salerno in data 5/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/12/2014 – pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. – il Tribunale di Salerno applicava a Vincenzo Fariello e Mario Carleo la
pena di due mesi, otto giorni di arresto e 600,00 euro di ammenda ciascuno in
ordine ai reati di cui agli artt. 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401 (capo a), 718,719
cod. pen (capo b); agli stessi era contestato di aver esercitato abusivamente

Data Udienza: 11/11/2015

l’organizzazione del gioco del lotto e di scommesse, e di aver detenuto un
apparecchio collegato alla rete Internet mancante della necessaria
documentazione.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di
appello di Salerno deducendo – con unico motivo – la violazione di legge. Il
Tribunale avrebbe applicato una pena relativa alla sola contravvenzione di cui al
capo b), senza alcun riferimento al delitto di cui al capo a), peraltro punito con la
pena minima di sei mesi di reclusione, quindi con sanzione superiore alla pena

la confisca dell’apparecchio in sequestro, invero obbligatoria.
3. Con requisitoria scritta del 17/9/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza, aderendo ai motivi di
gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato con riguardo alla prima parte del motivo, assorbente
rispetto alla seconda.
Il delitto di cui all’art. 4, I. n. 401 del 1989 è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni; ne consegue che la pena base individuata dal Tribunale di
Salerno – pari a tre mesi di arresto e 600,00 euro di ammenda, poi aumentata a
titolo di continuazione – costituisce pena illegale per specie ed entità.
La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con restituzione
degli atti al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il onsigliere estensore

Il Presidente

base indicata dal Giudice nel proprio calcolo; ancora, non sarebbe stata disposta

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