Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50575 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50575 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pisano Luisa, nata a Sassari il 15/11/1967

avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, in data 6/2/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6/2/2015, la Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Sassari, rigettava l’istanza proposta da Luisa Pisano volta ad
ottenere la cancellazione della trascrizione della sentenza emessa dal Pretore di
Sassari il 18/1/1999, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Cagliari ed
irrevocabile; il Collegio rilevava che la trascrizione era stata disposta in esito alla
confisca di un’area, oggetto di lottizzazione abusiva, e che la stessa non poteva
ritenersi pregiudizievole per la Pisano (che assumeva di non esser proprietaria),

Data Udienza: 11/11/2015

«giacché ovviamente riguarda solo i titolari del diritto reale di proprietà sul bene
immobile in questione».
2. Propone ricorso per cassazione la Pisano, a mezzo del proprio difensore,
deducendo la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione. Premesso che il reato di lottizzazione abusiva, prodromico alla
confisca ed alla trascrizione, era stato dichiarato estinto per prescrizione in sede
di appello, e che il terreno in oggetto non era mai stato intestato alla Pisano; ciò
premesso, rileva che la trascrizione de qua sarebbe stata eseguita comunque nei

rapporto con il bene. Dal che l’evidente pregiudizio che la ricorrente verrebbe a
patire, contrariamente all’assunto della Corte di appello, atteso che qualunque
ricerca informatica farebbe subito emergere l’esistenza della trascrizione
pregiudizievole, disposta contro di lei – si ribadisce – per evidente errore.
3. Con requisitoria scritta del 15/6/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ha chiesto accogliersi il ricorso, con annullamento del
provvedimento; la natura personale, e non reale, della pubblicità immobiliare
comporta un evidente pregiudizio alla Pisano, specie perché non proprietaria del
bene confiscato. Il ricorso, pertanto, dovrebbe essere inteso come istanza di
rettifica delle formalità, nel senso che al nominativo della ricorrente dovrebbero
essere sostituiti quelli di coloro che vantano diritti reali sul compendio confiscato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è del tutto infondato.
Come emerge con evidenza dalla documentazione di cui al fascicolo – che
questa Corte ha legittimamente esaminato, attesa la natura della doglianza – il
19/6/2006 è stata disposta la trascrizione della confisca di cui alla sentenza in
esame, con oggetto espressamente individuato nell’immobile di cui al foglio 110,
part. 583, sez. Urbana del Comune di Sassari (Registro particolare 7057;
Registro generale 11093). Orbene, dalla lettura della sentenza di merito emerge
che la particella 583 in esame è di proprietà proprio della ricorrente Pisano; la
quale, pertanto, di nulla può dolersi con riguardo all’ordinanza emessa dalla
Corte di appello di Cagliari.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché

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suoi confronti, ed anzi soltanto nei suoi confronti, pur non avendo ella alcun

quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

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