Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50574 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50574 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Campobasso nel procedimento nei confronti di
Trevisonno Pardo, nato a Larino (Cb) 1’8/5/1970

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data
14/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/10/2014, il Tribunale di Campobasso applicava a
Pardo Trevisonno – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di un anno, sei
mesi di reclusione e 1.200 euro di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81
cpv., 600-quater cod. pen., per aver detenuto materiale pedopornografico, nella
misura di circa 3.000 fotografie e 455 files video.

Data Udienza: 11/11/2015

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo – con unico motivo – la
violazione dell’art. 600-septies2 cod. pen.; nell’applicare la pena suddetta, il
Tribunale avrebbe omesso l’irrogazione delle pene accessorie di cui alla norma
citata, invero obbligatoria anche in caso di sentenza “patteggiata”.
3. Con requisitoria scritta del 3/6/2015, il Procuratore generale presso
questa Corte ne ha chiesto l’accoglimento.

3. Il ricorso è fondato.
L’art. 600-septies2, comma 1, cod. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1,
lett. m), I. 1° ottobre 2012, n. 172, stabilisce che “alla condanna o
all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il
delitto di cui all’art. 414-bis del presente codice conseguono” talune pene
accessorie, quali 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità
di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato; 2) l’interdizione
perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o
all’amministrazione di sostegno; 3) la perdita del diritto agli alimenti e
l’esclusione dalla successione della persona offesa; 4) interdizione temporanea
dai pubblici uffici; l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in
seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,
comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo comma, quanto all’interdizione
perpetua. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, poi, la condanna o
l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 cod.
proc. pen. per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui
all’articolo 414-bis cod. pen., quando commessi in danno di minori, comporta in
ogni caso l’interdizione perpetua da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine
e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o
private frequentate abitualmente da minori.
La norma ricalca il testo dell’art. 609-nonies cod. pen. in materia di delitti
contro la libertà sessuale, ed è volta a rafforzare il carattere afflittivo della
sanzione con la perdita – perpetua o temporanea – di taluni uffici, diritti od
incarichi di cui il soggetto si è dimostrato indegno, od il cui esercizio potrebbe
costituire nuova occasione per la commissione di altri delitti della medesima
specie.
Orbene, l’irrogazione di queste pene accessorie è sempre disposta, con
carattere obbligatorio, anche nel caso di sentenza pronunciata ex art. 444 cod.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

proc. pen. applicativa di una pena inferiore a due anni di reclusione, come nel
caso di specie, in deroga a quanto previsto nell’art. 445 cod. proc. pen.; in tal
senso, infatti, va sottolineato che il citato richiamo all’art. 444 del codice – che
sarebbe stato superfluo laddove relativo ai casi di applicazione della pena su
richiesta in misura superiore ai due anni, posto che l’art. 445 cod. proc. pen.
autonomamente già vi collega l’applicazione delle pene accessorie – non può che
riguardare anche i casi (contemplati dallo stesso art. 445, comma 1) di
applicazione di pena contenuta nei limiti dei due anni (in tal senso, tra le altre,

16/12/2010, R., Rv. 249598; Sez. 3, n. 44023 del 6/10/2009, R., Rv. 245210,
che hanno sottolineato che queste pene accessorie sono sottratte al potere
discrezionale del Giudice).
La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto con rinvio al
Tribunale di Campobasso, che irrogherà le pene accessorie in esame laddove non
ne difettino i presupposti per come espressamente previsti dall’art. 600speties2
citato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso l’applicazione
delle pene accessorie di cui all’art. 600septies2 cod. pen. con rinvio, sul punto, al
Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Sez. 3, n. 20292 del 16/11/2011, C., Rv. 252745; Sez. 3, n. 12009 del

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