Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50573 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50573 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo
nel procedimento nei confronti di
De Marco Isidoro, nato ad Atessa (Ch) il 31/1/1959

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data
27/1/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/1/2015, il Tribunale di Termini Imerese applicava ad
Isidoro De Marco – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – la pena di cinque mesi
e dieci giorni di reclusione in ordine al delitto di cui all’art.

10-bis,

d. Igs. 10

marzo 2000, n. 74; allo stesso – nella qualità di legale rappresentante della “De
Marco Nicolò Eugenio Costruzioni s.r.l.” – era contestato di non aver versato nei

Data Udienza: 11/11/2015

termini le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti (anno di
imposta 2009), per l’importo di 64.454,00 euro.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Palermo deducendo – con unico motivo – la
violazione di legge. Il Tribunale non avrebbe disposto la confisca del profitto del
reato, quantificato in 64.454,00 euro, pur obbligatoria anche in assenza di previo
sequestro, come nel caso di specie; ne deriverebbe l’annullamento della
sentenza, limitatamente all’omessa confisca del profitto medesimo.

questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendone fondato il motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato; ciononostante, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio.
Ed invero, nelle more del giudizio di legittimità è stato emanato il d. Igs. 24
settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione
dell’articolo 8, comma 1, I. 11 marzo 2014, n. 23), in vigore dal 22 ottobre 2015,
che – all’art. 7 – ha modificato l’art. 10-bis in contestazione (tra l’altro) elevando
la soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro.
L’omissione contestata al De Marco – pari a 64.454,00 euro – risulta
pertanto inferiore nel quantum a tale soglia; ne consegue l’annullamento della
sentenza senza rinvio, per insussistenza del fatto. Formula, peraltro, da preferirsi
a quella “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”. Quest’ultima,
infatti, va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie
incriminatrice in ragione o di un’assenza di previsione normativa o di una
successiva abrogazione della norma o di un’intervenuta dichiarazione
d’incostituzionalità (integrale e non parziale, come nel caso di specie),
permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile; la
formula “il fatto non sussiste”, che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede
diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento
costitutivo del reato, come nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 3, n. 13810 del
12/02/2008, Diop, Rv. 239949).

2

3. Con requisitoria scritta del 26/3/2015, il Procuratore generale presso

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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