Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50571 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 50571 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRISCO VINCENZO N. IL 05/04/1953
avverso la sentenza n. 5333/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
.
PO M L?)
Udito il Procuratore Generalein pqrsona dpl Dogt.
che ha concluso per –4)
DAA

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi diferr§ór Avv.

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.Vincenzo PRISCO ricorre, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Firenze in data 13-2-2012 che, confermando quella del Tribunale di Lucca sez.
dist. di Viareggio del 19-5-2009 emessa ad esito di giudizio abbreviato, lo ha ritenuto
responsabile di concorso nel furto pluriaggravato di numerose schede telefoniche del valore
complessivo di C 3.400, commesso il 31-5-2007 in danno di Raffaele Caldani, rappresentante

2. Era accaduto che un ignoto cliente, di giovane età, riconosciuto nella fotografia di Salvatore
Prisco, figlio di Vincenzo e coimputato di questi (la cui posizione risulta stralciata a seguito
dell’ammissione del padre all’abbreviato), aveva ordinato due identici consistenti quantitativi di
schede telefoniche a due tabaccai rispettivamente di Querceta e Pietrasanta i quali ne avevano
chiesto l’immediata consegna al Caldani. Questi, dopo averla effettuata ad uno dei tabaccai, si
stava dirigendo verso la località in cui si trova la seconda tabaccheria, quando aveva forato
una gomma dell’auto e, fermatosi per sostituirla, aveva poi scoperto la sottrazione della
valigetta, custodita sull’autovettura, contenente le schede della seconda fornitura, ricordandosi
che un suo collega poco tempo prima era rimasto vittima di un furto messo a segno con le
medesime modalità.
3.La corte territoriale richiamava il compendio indiziario a carico dell’imputato già ritenuto
costituito, nella sentenza di primo grado, da elementi plurimi e convergenti ravvisati nella
circostanza che, il giorno seguente al fatto di cui sopra, i Prisco padre e figlio erano stati tratti
in arresto nella flagranza di furti con lo stesso oggetto commessi, con identiche modalità (uno
dei quali osservato direttamente dalla P.G.) e nella stessa zona geografica nel periodo in cui i
due alloggiavano presso tin’ albergo di Forte dei Marmi, utilizzando un’autovettura Fiat Punto,
autoveicolo notato fuori dalla prima tabaccheria dal Caldani che si era sentito osservato dal
conducente dello stesso.
4.La corte riteneva inimmaginabile che il furto in esame potesse essere stato commesso,
diversamente da quelli dello stesso periodo, dal figlio del prevenuto da solo, anche perché il
modus operandi esigeva due ruoli e quindi la partecipazione di due persone, non potendo

prevedersi a quale delle due tabaccherie sarebbe stata effettuata la prima consegna e
dovendosi quindi monitorare gli accessi ad entrambe.
5.Con il primo motivo di gravame si deducono violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di
motivazione in punto di affermazione della responsabilità, asseritamente ancorata ad un
quadro indiziario nient’affatto grave, preciso e concordante essendosi ascritta all’imputato una
responsabilità penale sostanzialmente ‘per stirpe’, sulla sola considerazione che, in altra
occasione, padre e figlio erano stati arrestati per fatto analogo, senza che si conoscesse l’esito
di quel procedimento. Mancava inoltre la prova dell’attività concorsuale posta in essere
dall’imputato, essendo stato al più riconosciuto soltanto il figlio, il quale neppure risultava
indagato, che poteva aver agito da solo o in collaborazione con un terzo.
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di zona per la vendita di schede telefoniche.

5.11 secondo motivo investe con le censure di violazione di legge e vizio di motivazione la
determinazione della pena anche per effetto della recidiva. Secondo il ricorrente la doglianza
con cui si invocava l’esclusione dell’aumento di pena per la recidiva -facoltativa- contestata
non era stata presa in esame. Comunque la corte del territorio non aveva dato conto delle
ragioni della quantificazione della pena, essendosi solo richiamata alla sentenza di primo
grado.

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Non sono condivisibili le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della responsabilità formulate con il primo motivo.
3. Invero i giudici di merito, lungi dall’ascrivere all’imputato una responsabilità penale ‘per
stirpe’ genericamente correlata all’arresto del predetto e del figlio, in un’altra occasione,
per fatto analogo, hanno valorizzato la circostanza che i due avessero messo a segno, il
giorno dopo il fatto in esame, nel corso del loro soggiorno a Forte dei Marmi, più furti
(uno dei quali direttamente osservato dalle forze dell’ordine) con lo stesso oggetto e
caratterizzati da identiche modalità, nella flagranza dei quali erano stati tratti in arresto.
Il che è stato con ragione ritenuto significativo della specializzazione dei Prisco padre e
figlio in reati seriali, realizzati con collaudata tecnica in trasferta dal luogo di residenza.
4. Per quanto, poi, in occasione del fatto in esame fosse stato riconosciuto soltanto
Salvatore Prisco, la cui posizione di coimputato con il padre era stata stralciata dal
presente procedimento a seguito dell’ammissione di Vincenzo Prisco al giudizio
abbreviato -ciò si segnala a smentita dell’assunto del ricorrente secondo cui il figlio non
risulterebbe neppure indagato-, la corte territoriale con motivazione esente da vizi ha
ritenuto del tutto inverosimile sia che il furto in danno del Caldani potesse essere stato
commesso, diversamente da quelli dello stesso periodo, dal solo Salvatore Prisco, per
l’ovvia ragione che l’esigenza di controllare gli accessi a due tabaccherie ubicate in
località diverse e distanti imponeva il concorso di due persone, sia che il predetto si
fosse avvalso della collaborazione di un terzo, ipotesi in radicale contrasto tanto con la
contemporanea presenza in quel di Forte dei Marmi del padre, anch’egli pregiudicato e
in trasferta con lui, quanto con il marchio ‘familiare’ e specialistico dei furti seriali delle
schede telefoniche.
5. Il secondo motivo, che investe con le censure di violazione di legge e vizio di
motivazione la determinazione della pena, è del pari privo di fondamento.
6. Non solo, infatti, la corte territoriale ha mostrato di avere ben presente che l’aumento di
pena per la recidiva era facoltativo, ma le ragioni del rigetto della doglianza con cui si
invocava l’esclusione di tale aumento risultano implicitamente indicate laddove, nel
motivare il diniego delle generiche, la sentenza ha evidenziato la gravità del fatto -furto
seriale, ben organizzato, con trasferta in altra regione- e la capacità a delinquere

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

dell’imputato, valorizzandone la pluriennale esperienza nel settore in aree geografiche
diverse. Il che assolve il relativo onere giustificativo che non impone al giudice una
motivazione espressa (Cass. 40218/2012).
7.

Né, conseguentemente, è fondata la questione del difetto di motivazione in ordine alla
quantificazione della pena, essendo gli elementi di cui sopra, al di là del richiamo alla
decisione di primo grado, più che sufficienti all’assolvimento dell’onere motivazionale
anche sul punto.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17.10.2013

Il consigliere estenso e O

(1_5,3

Il P sidente

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del Prisco alle spese processuali.

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