Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50571 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50571 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Pachera Marco, nato a Bussolengo (Vr) 1’8/12/1967
Ugolini Mario, nato a Verona il 27/7/1957

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Verona in data 20/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, che ha chiesto dichiarare inammissibile i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20/11/2014, il Tribunale di Verona – preliminarmente
al giudizio dibattimentale nei confronti di Marco Pachera, Carlo Pozzani, Pia
Pozzani e Mario Ugolini – prendeva atto della rinuncia all’opposizione al decreto
penale di condanna da parte di Pachera ed Ugolini, e pertanto, stralciata la loro
posizione, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dagli stessi ed
esecutivo, nei loro confronti, il decreto penale di condanna opposto.

Data Udienza: 11/11/2015

2. Propongono separati, ma identici, ricorsi per cassazione gli stessi,
personalmente, deducendo i seguenti motivi:
– inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen.. Il
Tribunale, prima di dichiarare l’inammissibilità delle opposizioni, avrebbe dovuto
verificare l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod.
proc. pen.; di ciò non vi sarebbe traccia nell’ordinanza, ciò comportando la
violazione del relativo potere-dovere in capo al Giudice, peraltro da esercitare
redigendo idonea motivazione;

avrebbe potuto dichiarare l’esecutività del decreto penale di condanna nei
confronti dei soli ricorrenti, atteso che tale effetto si verificherà soltanto al
passaggio in giudicato della sentenza di merito nei confronti degli altri imputati,
non rinuncianti all’opposizione.
3. Con requisitoria scritta del 9/7/2105, il Procuratore generale di questa
Corte ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, attesa la manifesta
infondatezza dei motivi a sostegno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono manifestamente infondati.
L’opposizione al decreto penale di condanna di cui agli artt. 461 ss. cod.
proc. pen. costituisce – per unanime indirizzo ermeneutico – un mezzo di
impugnazione avverso il decreto medesimo e, pertanto, è regolato, tra le altre
norme, dall’art. 589 cod. proc. pen., quale disposizione generale in tema di
rinuncia all’impugnazione medesima; una rinuncia che va quindi formulata, a
pena di inammissibilità, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, a
condizione che il decreto penale non sia stato già revocato, e con atto redatto
nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 citato, al fine di garantire la
provenienza di esso dal soggetto legittimato e la sua ricezione da parte degli
organi competenti (tra le altre, Sez. 3, n. 15369 del 29/1/2013, Morlini, Rv.
255250; Sez. 4, n. 41557 del 21/10/2010, Gallonetto, Rv. 248543).
Ciò premesso, entrambi i ricorrenti hanno rinunciato all’opposizione nel
rispetto di queste prescrizioni, sì che il Tribunale ha dichiarato inammissibile, nei
loro confronti, l’impugnazione medesima; senza dover procedere, peraltro, ad
alcuna particolare verifica in ordine all’eventuale sussistenza di una delle cause
di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., invero neppure prospettata al
Giudice stesso in sede predibattimentale.
Esattamente come poi avvenuto innanzi a questa Corte, laddove la norma
medesima è stata richiamata in termini del tutto astratti, vaghi ed ipotetici; sì da

2

– violazione ed erronea applicazione della legge penale. Il Tribunale non

doversi riaffermare il costante principio di legittimità in forza del quale è
inammissibile – per genericità del motivo – il ricorso per cassazione che,
prospettando la violazione dell’obbligo di immediata declaratoria di una causa di
non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello
avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l’imputato
aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (fattispecie
perfettamente assimilabile a quella in esame; Sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014,
Ferrante, Rv. 259418; Sez. 7, n. 46280 del 12/11/2009, Liemonte, Rv. 245495).

motivo comune. Ed invero, l’operatività dell’art. 463, comma 1, cod. proc. pen.
(a mente del quale l’esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di
più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro
che non hanno proposto opposizione, fino a quando il giudizio conseguente
all’opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia
irrevocabile) potrà esser fatta valere dai ricorrenti soltanto innanzi al Giudice
dell’esecuzione, non costituendo la stessa una censura all’ordinanza emessa dal
Tribunale di Verona.
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a
norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l’onere delle
spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore
della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

5. Del tutto infondati risultano i gravami, poi, anche quanto al secondo

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