Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50567 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50567 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RASO ROBERTO N. IL 20/11/1972
avverso l’ordinanza n. 494/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
4otte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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UditoiedifensoreAvv.r:
‘2,5

c-A3-14 C19-10 okUk;

(9-$22,J1Pro”

Data Udienza: 07/11/2013

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma,

n

__mi 33C. 2013

Con ordinanza 23/5/13 il Tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame rigettava l’istanza di
Raso Roberto avverso l’ordinanza 22/4/13 del Gip di quel Tribunale che lo sottoponeva alla
misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso, in specie
per l’associazione denominata ‘ndrangheta, articolata nella provincia di Reggio Calabria in tre
mandamenti e con propaggini anche in altre zone del territorio nazionale e all’estero. Al Raso,
in particolare, nato a Bordighera ma di provenienza da Gioia Tauro, era contestato di far parte
del locale ionico di Condofuri capeggiato da Nucera Giuseppe e Nucera Antonio, occupandosi di
riciclaggio e reimpiego di somme di provenienza illecita per conto dell’associazione, anche con
ruolo di riferimento dell’organizzazione nella zona di Roma e di Viterbo e di collegamento con il
locale tirrenico di Gioia Tauro: in Condofuri (Condofuri Marina, San Carlo e Gallicianò) da epoca
antecedente e prossima al 2004 sino alla data odierna.
Base dell’accusa è una serie di conversazioni intrattenute tra vari soggetti tra il 12 novembre e
il 15 dicembre 2009, da cui emerge come il Raso e Nucera Domenico (attivo nel Viterbese,
genero di Nucera Giusppe cl. ’46 capo locale di Gallicianò), strettamente collegati, gestissero in
regime di monopolio gli affari che riguardavano il trasporto di inerti. Lo specifico episodio rivela
come al Raso fosse stato proposto da tali Caridi Santo Giovanni, proveniente dall’area reggina,
e Pellino Gianluca, da Avezzano), di cui peraltro i due diffidavano, un grosso trasporto di inerti
per lavori di interesse delle Ferrovie. La cointeressenza nel settore (il cui monopolio criminale è
manifestato in una conversazione intercettata il 22/2/10 tra il Nucera ed un uomo non meglio
identificato a proposito di un cumulo di sabbia che i due, transitando in auto, vedevano di lato
alla strada per caso, chiedendosi chi mai avesse autorizzato il loro trasporto e proponendosi di
intervenire subito) e la lealtà e affidabilità del Raso vengono poi affermate con convinzione dal
Nucera in una conversazione intercettata il 20/2/10 col coindagato Corso Alberto (da Viterbo) a
proposito di ingenti valori di cui quello effettivamente aveva la disponibilità. Il comparaggio tra
Nucera e Raso (anch’egli, come si sa, di origine calabrese) è definitivamente confermato dalla
conversazione del 21/4/10 tra il Nucera e la moglie del Raso dopo l’arresto di costui e degli
altri uomini della famiglia (i cognati del Raso) e quella successiva del 29/4/10 (dove si parla di
“compare Raso”) tra lo stesso Nucera, il fratello Francesco e il padre. Di qui la ritenuta gravità
del quadro indiziario e le esigenze cautelari.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in
ordine al quadro probatorio sulla ritenuta partecipazione del Raso a una pretesa organizzazione
criminale in duopolio, in particolare, con altro presunto partecipe nel settore del trasporto degli
inerti: la contestazione era generica e indeterminata, né era chiaro se secondo l’accusa il Raso
rappresentasse nel Lazio il locale di Gallicianò (ovvero dì Condofuri) o quello di Gioia Tauro; a
fondamento della misura cautelare un solo e lecito affare (tra l’altro non concluso), risalente al
2009-2010, intrapreso dal Raso (che lavorava per una società di estrazione di inerti) di certo in
comunanza di interessi con il Nucera ma null’altro, con evidenti riflessi anche sulla sussistenza
di esigenze cautelari. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza (difettando la motivazione sul ruolo), la difesa per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e precisamente nel motivo rimarcato anche dal PG:
l’ordinanza delinea chiaramente il quadro malavitoso (associativo di tipo mafioso) in cui agisce
il Nucera (non equivoco il contenuto della conversazione intercettata nel Viterbese sulla sua
autovettura, a colloquio con persona ignota, il 22/2/10) e la sua “alleanza” (come si esprime la

c

1

Ritenuto in fatto

Emerge dunque un opaco duopolio affaristico tra il Rodà e il Nucera (che il primo tiene anche a
rimarcare nei suoi rapporti commerciali con i terzi) e un inserimento associativo del secondo in
un più ampio sodalizio malavitoso (il locale di Gallicianò, ricompreso nell’organo di ‘ndrangheta
denominato “provincia”). Non è sufficientemente individuato, invece, il sicuro inserimento del
Rodà nel detto sodalizio, che vada al di là della sua personale alleanza in affari illeciti, peraltro
di incerta individuazione, con il Nucera. Ne consegue, a fortiori, l’indefinitezza del ruolo. Molto
indistinta e da precisare la posizione che il provvedimento gli attribuisce per la sua disponibilità
di somme (in parte sotterrate, in parte date al Nucera), quale emerge dalla conversazione
intercettata tra il Nucera e il Corso, e che sembra collegarsi all’accenno al fratello (portatore di
somme ancor maggiori) e al successivo reimpiego dell’atteso maggior flusso di denaro che il
Nucera fa nella stessa conversazione. Da chiarire, quindi, il consapevole inserimento del Raso
nel più ampio sodalizio di cui fa parte il Nucera e la continuità di destinazione delle somme già
da lui detenute con l’atteso maggior flusso di denaro da reimpiegare per il sodalizio.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, dell’ordinanza impugnata.
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. Iter, n. att. cpp_
Pqm
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di ~3 Gue
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 7/11/13
Il

Il Presi6rít_.

ordinanza stessa a pag. 38) col Rodà (di cui in altra conversazione, intercettata il 20/2/10, con
Alberto Corso il Nucera tesse le lodi), ma da essa non emerge in modo non equivoco il pieno
Inserimento del Rodà e il ruolo che egli rivestirebbe nell’associazione. Si intuisce, ma ciò non è
sufficiente, un notevole attivismo in affari di dubbia liceità (la trattativa non conclusa con
Penino e Caridi nel novembre-dicembre 2009, dove avrebbe anche manifestato alle controparti,
come riferisce al Nucera in una telefonata del 12/12/09, la situazione di duopolio con il sodale
in cui lavorava nella zona) o di beneficiario con altri di flussi ingenti di denaro provenienti dalla
Calabria (nella detta conversazione con il Corso del 20/2/10, a proposito della affidabilità dei
Raso, il Nucera non solo fa riferimento a valori “sotterrati” di cui lo stesso interlocutore aveva
potuto constatare l’esistenza, ma di quantità ben maggiori – “questi veramente con il camion
te lo mandano su” – che sarebbero arrivate quando fosse “salito” – si intende, dalla Calabria – il
fratello del Raso; il tutto da reinvestire in esercizi pubblici come ristoranti e bar in quella stessa
zona e a Roma). La contiguità tra i due è confermata dalla telefonata della moglie del Raso al
Nucera quando lo informa dell’arresto del marito (e di tutti gli uomini della sua famiglia) e dalla
conversazione tra presenti di qualche giorno dopo dove il Nucera a colloquio coi propri familiari
manifesta la sua sollecitudine per l’arrestato “compare Raso” (cui egli stesso avrebbe portato il
lunedì successivo quanto gli spettava).

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