Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50564 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50564 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZUCCO EZIO parte offesa nel procedimento
c/
BAFFI DANIELA N. IL 09/02/1948
avverso l’ordinanza n. 51240/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 18/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/10/2013

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

– che Mazzucco Ezio, parte civile nel procedimento penale a carico di Baffi
Daniela (n. 4514/2006 R.gnr.) ed ammessa al gratuito patrocinio con
provvedimento del GIP del Tribunale di Venezia in data 28 luglio 2012, con
istanza in data 21 giugno 2013, a mezzo del suo difensore, denuncia l’errore
materiale asseritamente contenuto nel dispositivo della sentenza di questa
Sezione 1^ della Corte di Cassazione in data 18 giugno 2003, relativo alla

al versamento della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende, quale
provvedimento conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

– che l’istanza va rigettata per insussistenza del preteso errore materiale, non
considerando la difesa del Mazzucco che in tema di patrocinio dei non abbienti,
l’ammissione al beneficio comporta soltanto, ex art. 4 d.P.R. n. 115 del 2002,
l’anticipazione delle spese da parte dello Stato, ma non incide sull’operatività
della regola, stabilita dall’art. 616 cod. proc. pen., per cui la parte privata che ha
proposto un ricorso dichiarato inammissibile deve essere condannata al
pagamento delle spese processuali, le quali, difatti, sono soggette a recupero da
parte dello Stato, ex art. 200 del succitato d.P.R. n. 115 del 2002 (Sez. 5, n.
44117 del 19/10/2011 – dep. 29/11/2011, Cois, Rv. 251129);

– che il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.
pen. in ordine alla spese del presente procedimento;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2013.

condanna di detta parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali ed

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