Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50562 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50562 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

Data Udienza: 11/10/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
CATANIA
nei confronti di:
SPAMPINATO GIOVANNI CONCETTO N. IL 07/12/1966
avverso l’ordinanza n. 185/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. og cATL,
e-Adzge

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Uditi difensor Avv.;

cf«—

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

Con ordinanza depositata il 7 marzo 2013 la Corte di appello di Catania
applicava a Spampinato Giovanni Concetto, de plano, su richiesta del Pubblico
ministero della sede, il beneficio dell’indulto, ex lege n. 241 del 2006, nella
misura di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed € 8000,00.
Ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Catania deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, essendo

stesso, avendo lo Spampinato subito nel giugno 2010 condanna alla pena di anni
6 di reclusione ed € 28.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, commesso in data 14 marzo 2009.
Il ricorso deve qualificarsi come opposizione ex art. 667 comma 4 cod. proc.
pen., con trasmissione degli atti al decidente.
La Corte di Appello di Catania, pronunciando come giudice dell’esecuzione in
tema di indulto (art. 672 cod. proc. pen.), ha correttamente proceduto de plano
ai sensi dell’art. 667 comma 4, cod. proc. pen..
In forza della stessa disposizione l’ordinanza, non immediatamente
ricorribile per cassazione, doveva essere opposta davanti allo stesso giudice.
In ossequio al principio di conservazione espresso dall’art. 568 comma 5,
cod. proc. pen., qualificato il ricorso come opposizione, gli atti vanno pertanto
trasmessi alla Corte di Assise di appello di Catania per il corso ulteriore.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2013.

stato il beneficio elargito pur in presenza di causa di revoca di diritto dello

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