Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50561 del 11/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50561 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIRPACI FLORINEL N. IL 20/04/1978
avverso l’ordinanza n. 12/2011 TRIBUNALE di ROVERETO, del
20/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/seetite le conclusioni del PG Dott. 4RoartZdZse (5-co,i,o,tr4;2_

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Data Udienza: 11/10/2013

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Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Rovereto, deliberando quale giudice dell’esecuzione, con il
provvedimento indicato in epigrafe, ha revocato – su richiesta del PM della sede
– l’indulto concesso a Cirpaci Florinel, nella misura di anni 2 (due), mesi 9 (nove)
e giorni 20 (venti) di reclusione ed € 520,00 di multa, dal Tribunale di Saluzzo,
con provvedimento in data 21 febbraio 2008.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

condannato, personalmente, deducendone l’illegittimità, avendo il giudice
dell’esecuzione ricollegato la revoca dell’indulto al presupposto, ritenuto
insussistente, che esso ricorrente avesse riportato condanna a pena detentiva
non inferiore a due anni per un delitto non colposo commesso entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della legge di concessione di indulto, non
considerando che una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. non ha natura di provvedimento di condanna e non
comporta alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale, sicché non può
costituire presupposto per la revoca dell’indulto precedentemente concesso
all’imputato, conformemente, del resto, a quanto già affermato da questa Corte
regolatrice, in analoga fattispecie (Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999 – dep.
15/07/1999, Larini S ed altri, Rv. 214296).

Considerato in diritto

1. L’impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente
infondati.
1.1 Da parte del ricorrente, nel richiamare un remoto precedente
giurisprudenziale, si omette dì considerare, infatti, che ormai da tempo ed in
maniera univoca, questa Corte si è espressa nel senso che «la sentenza di
applicazione concordata della pena (art. 444 cod. proc. pen.), essendo
equiparata, ai sensi dell’art. 445 cod. proc. pen., comma 1 bis, salvo diverse
disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna (Cass. Sez. Un. 23 maggio
2006, n. 17781, rv. 233518), ben può costituire titolo idoneo per la revoca di
diritto dell’indulto, ai sensi della legge n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, qualora
colui che ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dall’entrata in vigore della
citata legge, un delitto non colposo per il quale gli venga inflitta una pena
detentiva non inferiore a due anni» (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 43158 del
23/10/2008, dep. 19/11/2008, ric. P.M. in proc. Zani, Rv. 242415, ed ancor

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2.

prima Sez. 1, Sentenza n. 29959 del 11/07/2008, dep. 17/07/2008,

ric.

Garofano, Rv. 240686).
1.2 Tali pronunce, hanno chiarito, in particolare, come «alla luce
dell’interpretazione logico-sistematica dell’art. 444 cod. proc. pen., art. 445 cod.
proc. pen., comma 1 bis, e legge n. 241 del 2006, art. 1, comma 3», il suddetto
principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite ha una valenza generale e più
ampia rispetto alla specifica fattispecie (revoca di diritto della sospensione
condizionale della pena) con riferimento alla quale è stato enunciato e trova,

ai sensi della legge n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, (Cass., Sez. 1, 11 luglio
2008 n. 29959, rv. 240686).
1.3 Ne consegue che, essendo la pronuncia di cui all’art. 444 cod. proc. pen.
equiparata ad una sentenza di condanna “salvo diverse disposizioni di legge”, in
assenza di una specifica diversa disposizione, della sentenza di patteggiamento
deve senz’altro tenersi conto ai fini della revoca dell’indulto.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per
legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla
cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa
(Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile
in C 500,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 alla Cassa delle
Ammende
Così deciso in Roma, 1’11 ottobre 2013.

quindi, applicazione anche in materia di revoca di diritto del beneficio dell’indulto

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