Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50559 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50559 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IENNA GIOVANNI N. IL 02/12/1933
IENNA FRANCO N. IL 06/02/1960
IENNA MARIA TERESA N. IL 12/08/1971
IENNA MASSIMO N. IL 02/11/1961
IENNA RICCARDO N. IL 24/01/1968
SCIBETTA CARMELA N. IL 24/01/1937
avverso l’ordinanza n. 496/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
19/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A . P. Vx.o.P.R.,
C’t4 137°

r/420tIp.,,,,,-

akre., QiCTt -#6.

Udit i difensor Avv.;

COWQ

664

c-0.4-

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 19 luglio 2012 il Tribunale di Palermo,
investito a seguito di proposizione di incidente di esecuzione, dichiarava
inammissibile l’istanza proposta da Ienna Giovanni ed altri.
Nel provvedimento si osserva che la domanda va «qualificata» come richiesta di
revoca di confisca disposta in sede penale ai sensi dell’art. 416 bis cod.pen. e 12
sexies legge 356/92 e va, pertanto, dichiarata inammissibile posto che avverso
il provvedimento di confisca emesso in sede penale non risulta possibile la

2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione Ienna
Giovanni, Ienna Maria Teresa, Ienna Massimo, Ienna Riccardo e Scibetta
Carmela, a mezzo del difensore avv. Paolo Federico, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione.
Nel ricorso si osserva che il provvedimento appare emesso nei confronti del solo
Ienna Giovanni e non valuta, pertanto, l’istanza degli altri ricorrenti, familiari
dello Ienna Giovanni e destinatari del provvedimento di confisca divenuto
definitivo. Si rappresenta, inoltre, che la motivazione sarebbe meramente
apparente e che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della sopravvenienza di

revoca in executivis .

nuovi elementi, tali da determinare ampiamente il presupposto per la i 241
rivalutazione. Si ritiene inoltre che gli strumenti di tutela avverso la confisca
disposta in sede penale – ai sensi dell’art. 12 sexies legge 356/92 – non possano
atteggiarsi in modo diverso rispetto a quelli previsti in tema di misure di
prevenzione, data l’evidente analogìa tra i due strumenti in parola.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va qualificato come opposizione, ai sensi degli arttt. 676 e 667
comma 4 cod. proc. pen., con nuova trasmissione degli atti al Tribunale di
Palermo.
Risulta infatti che nei confronti di Ienna Giovanni è stato effettivamente emesso
un decreto in sede di prevenzione personale e patrimoniale (in data 30 giugno
1995) e successivamente una sentenza di condanna penale per reato associativo
(Corte Appello Palermo 2.10.2001) nel cui ambito i medesimi beni – salve le
opportune verifiche da operararsi in sede di merito – sono stati oggetto di
confisca ai sensi dell’art. 416 bis comma 7 cod. pen. .
Ora, se è vero che il condannato in sede penale può chiedere la restituzione dei
beni oggetto di confisca non già tramite l’incidente di esecuzione ma solo

2

attraverso il rimedio dell’impugnazione per revisione della sentenza di condanna
(ai sensi degli artt. 630 e 639 cod.proc.pen.), altrettanto non può dirsi in
riferimento alla posizione dei soggetti terzi, titolari della facoltà di proporre
incidente di esecuzione a seguito di confisca penale che ne pregiudichi i diritti .
Le ragioni specifiche del «terzo» possono, in particolare, essere autonomamente
rappresentate esclusivamente tramite l’incidente di esecuzione – essendo pacifica
l’impossibilità per il terzo di impugnare autonomamente il capo della sentenza
riguardante la confisca ( si veda, tra le molte, Sez. III, n. 23926 del 27.5.2010,

qualità di parte .
Nel particolare caso qui in esame, è dunque da dirsi che la confisca disposta in
sede penale (che peraltro estingue ex lege la precedente misura di prevenzione
sui medesimi beni, ai sensi dell’art. 2 ter comma 9 legge n.575 del 1965 e
succ.mod.) ha coinvolto non soltanto Ienna Giovanni ma anche i titolari di diritti
formali sui beni confiscati, cui non è stata attribuita la qualità di ‘parti’ del
procedimento penale (a differenza di ciò che ordinariamente avviene nel
procedimento di prevenzione patrimoniale) e che pertanto possono attivare il
rimedio dell’incidente di esecuzione.
Pertanto, è da ritenersi presente l’interesse – in particolare dei soggetti terzi – ad
ottenere una nuova valutazione dell’originaria istanza, innanzi al giiudice
dell’esecuzione penale.
Va pertanto qualificato il ricorso come opposizione, al fine di ottenere una
seconda valutazione di merito – in contraddittorio – dell’originaria istanza con
trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4
c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 3 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

Il Pr ‘dente

rv 247797 nonchè Sez. VI n. 29124 del 2.7.2012, rv 253180) non rivestendo la

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