Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50557 del 07/02/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 50557 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIERICI DONALD N. IL 09/06/1978
avverso la sentenza n. 2656/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINOk
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Udito il Procuratore Generale in per ona del Dott.
che ha concluso per t i/2-f tU p
< 7£90232 Udito, per la pa Udit i d' nsor Avv. l'Avv Kr:5 Data Udienza: 07/02/2013 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 12.3.2004, il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, all'esito del dibattimento, dichiarava Chierici Donald colpevole del reato ex art. 73 d.p.r. 309/90 per aver ceduto a Croatti Fabio e Vernati Alessandro una dose di eroina tra il maggio ed il giugno 2000 ed al solo Vernati altra dose della stessa sostanza il giorno 8.6.2000 e del reato di cui agli artt. 586-589 c.p. perché, a seguito della seconda cessione al Vernati, il quale assumeva l'eroina per via voluta della predetta cessione per overdose conseguente ad edema acuto ed a quadro congestizio emorragico polmonare. Conseguentemente il Tribunale condannava il Chierici, ritenuta l'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 per il reato di cui al capo A), ritenuto il concorso formale tra le ipotesi contestate, alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 14.10.2011, in parziale riforma della sentenza impugnata , concedeva a Chierici Donald le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata. Come risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il procedimento penale a carico del Chierici ha tratto origine dalla morte di Alessandro Vernati, il quale veniva trovato esanime la mattina del 9.6.2000 sul letto della propria camera. Accanto al di lui corpo venivano rinvenuti oggetti usati per l'assunzione dell'eroina per via endovenosa e, in particolare, una siringa sporca di sangue recante tracce di codeina, un cucchiaio e della carta stagnola con residui di eroina. Dagli accertamenti effettuati dall'anatomopatologo e dal perito chimico emergeva che la morte era stata dovuta ad una overdose, intervenuta intorno alle 23 del giorno 8.6.2000; veniva altresì appurato che vi era stata una prima assunzione di eroina per via intranasale subito dopo cena, intorno alle ore 21:00, ed una seconda assunzione per via endovenosa, verso le 22:00-23:00, risultata quest'ultima letale. Avverso tale sentenza il Chierici, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi. 1) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale quanto alla qualificazione come cessione di sostanza stupefacente da parte del Chierici. 1 intranasale e per via endovenosa, cagionava la morte di quest'ultimo, come conseguenza non La difesa dell'imputato, difatti, lamenta la mancata ricostruzione del fatto in termini di consumo di gruppo della sostanza stupefacente. 2) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606 lette. e) c.p.p. Assume la difesa che la Corte di Appello, pur riconoscendo la scarsa linearità e coerenza di alcuni punti della deposizione del teste Croatti, ha ritenuto ugualmente attendibile la circostanza dal cessione di una ulteriore dose di eroina, dose che l'imputato avrebbe dovuto consegnare, non avendone la disponibilità al momento della richiesta, la sera successiva, vale a dire il giorno 8.6.2000, dopo le ore 19:00 in coincidenza della fine del di lui turno di lavoro. Assume ancora al riguardo la difesa che i giudici di merito, basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni del Croatti, che indicavano il Chierici quale fornitore della sostanza, a dispetto della scarsa coerenza della complessiva deposizione, non hanno preso in considerazione l'ipotesi alterativa di una cessione della sostanza stupefacente da parte di altre persone diverse dal Chierici. Lamenta ancora il ricorrente la illogicità della sentenza laddove ritiene che, avendo il Vernati cessato completamente di fare uso di eroina, non fosse più a conoscenza dei fornitori della sostanza. In realtà, rileva la difesa, il Vernati aveva continuato, al pari dell'amico Croatti, a fare uso di droghe leggere, quindi conosceva e frequentava comunque i luoghi abituali di spaccio e sapeva che il Chierici non era l'unica persona di sua conoscenza che potesse rifornirlo. Discenderebbe da tali considerazioni la incongruenza della sentenza impugnata per non aver preso in considerazione l'ipotesi che la vittima, non avendo potuto acquistare la dose di eroina dal Chierici, che ne era sprovvisto, fosse andato a rifornirsi della sostanza nella pinetina di Tagliata di Cervia, luogo di spaccio da lui ben conosciuto, come del resto riferito dal teste Croatti a proposito della comune frequentazione di tale posto per approvvigionarsi della droga. La difesa censura altresì la presenza di un vizio di travisamento per omissione: la difesa si duole del fatto che i giudici di seconde cure non abbiano attribuito importanza alla mancata assunzione dei tabulati telefonici dell'utenza in uso al Chierici, per verificare le chiamate in entrata ed in uscita eventualmente intercorse tra il predetto ed il Vernati, avendo la P.G. limitato l'indagine, a seguito del sequestro del cellulare del Chierici, solo all'accertamento della presenza del numero di telefono dell'altro. 2 medesimo riferita, dell'accordo intercorso tra il Vernati e lo stesso Croati ed il Chierici in ordine alla 3) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 83-586-589 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà della motivazione circa la positiva sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto. La difesa osserva che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità del Chierici per l'evento non voluto della morte del Vernati sulla base di un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, ovvero sulla base del solo nesso causale tra la cessione della sostanza stupefacente oggettiva della responsabilità contemplata nell'art. 586 c.p., basata sulla prevedibilità in astratto dell'evento morte. La responsabilità dell'imputato in ordine alla morte del consumatore della sostanza ceduta verrebbe cioè ricavata dalla presunta frequenza, ordinatorietà di tale evento in conseguenza dell'assunzione di stupefacenti, nonché dalla particolare pericolosità di determinate sostanze, venendo in definitiva dedotta da indici astratti. Una simile conclusione, asserisce il ricorrente, si discosta nettamente dall'orientamento prevalente della giurisprudenza più recente, secondo cui, difatti, affinché possa affermarsi, in caso di morte e lesione a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità di detti ulteriori eventi a carico di colui che ha ceduto la sostanza, non è sufficiente la mera sussistenza di un nesso di causalità tra la cessione e l'evento morte, ma occorre che l'evento non voluto sia soggettivamente riconducibile all'agente. In altri termini, la morte dell'assuntore deve essere ricollegabile al soggetto attivo a titolo di colpa in concreto, la quale deve essere accertata sulla base di circostanze di fatto di cui l'agente era o poteva essere a conoscenza e che indicavano il concreto pericolo, in rapporto alle circostanze del caso concreto, di un evento letale a seguito dell'assunzione di una determinata dose di stupefacente. Lamenta la difesa che i giudici di merito non si sono affatto soffermati a ricercare una colpa in concreto dell'imputato relativamente alla morte del Vernati, ovvero la prevedibilità ed evitabilità dell'evento letale, così mostrando implicitamente di aderire alla tesi oggettivistica della responsabilità ex art. 586 c.p. Il ricorrente, a tal riguardo, rileva che dall'istruttoria dibattimentale erano emersi elementi che deponevano per l'assoluta mancanza di prevedibilità della morte in conseguenza dell'assunzione della dose di eroina, tra i quali, la circostanza riferita dal Croatti, che lui ed il Vernati erano soliti fumare l'eroina e non iniettarla in endovena perché sapevano bene che tale modalità di assunzione era pericolosa, il dato fattuale verificato dal Dr. Zanetti, consulente del P.M. che il foro sul braccio della vittima era unico e le vene non presentavano l'indurimento tipico di chi assume assiduamente 3 e la morte del Vernati a seguito di overdose, così mostrando di aderire alla tesi della natura stupefacenti in via endovenosa. Quanto, poi, alla cessazione dell'uso di eroina dal parte della vittima ed alla conoscenza che potesse averne l'imputato, la difesa sostiene che non vi era coscienza da parte dell'imputato della volontà del giovane di disintossicarsi e dell'effettiva cessazione dell'assunzione di eroina. In definitiva, a parere dell'impugnante, non erano rappresentabili dall'imputato le circostanze che hanno determinato la morte del Vernati, evento assolutamente imprevedibile da parte 4) Illogità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di attribuzione della responsabilità al Chierici della morte del Vernati in relazione al quantitativo di eroina da lui asseritamente acquistato. Secondo la difesa, poiché è stato accertato che il giovane ha assunto eroina prima per via intranasale e poi per via endovenosa, è lecito ritenere che egli abbia utilizzato una quantità di droga superiore a quella corrispondente alla dose da lire 20.000 acquistata dal Chierici, per cui è impossibile stabilire se la morte sia stata determinata dal quantitativo presuntivamente ceduto pari a tale importo o da altro quantitativo nella sua disponibilità. Ritenuto in diritto - Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati perché infondati. Quanto alla qualificazione dei fatti in termini di consumo di gruppo della sostanza, il Collegio ha correttamente ritenuto di escludere, sulla base dell'istruttoria espletata, una simile ricostruzione della vicenda, ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. I giudici di merito hanno difatti adeguatamente e del tutto logicamente motivato sul punto. In relazione ai fatti della fine di maggio 2000, infatti, il Collegio ha correttamente affermato che, pur seguendo la non verosimile ipotesi ricostruttiva avanzata dall'imputato, la illecita cessione della sostanza stupefacente era senz'altro configurabile quanto meno relativamente al Croatti, il quale, difatti, non aveva preventivamente aderito all'asserito accordo intercorso tra il Chierici e l'odierna persona offesa. Quanto all'episodio dell'8 giugno 2000, cui è conseguita la morte del Vernati, nessun errore in termini di qualificazione giuridica della condotta perpetrata dall'odierno imputato si pone, non essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione in punto di ricostruzione dei fatti in termini di cessione della sostanza stupefacente da parte del Chierici al Vernati. A tal proposito, questa Corte, in primo luogo, esclude la presenza di vizi di motivazione in ordine alla credibilità del teste Croatti, le cui affermazioni, benché titubanti e scarsamente linear, così 4 dell'imputato. come asserito dagli stessi giudici di seconde cure, trovano conferma in numerosi ed ulteriori elementi di prova acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ed in secondo luogo rammenta che qualsiasi valutazione concernente i profili inerenti la credibilità ed attendibilità dei soggetti escussi esula dall'ambito delle proprie prerogative di giudice di sola legittimità. E valga il vero. La circostanza che fu proprio il Chierici a cedere la dose letale di eroina al Vernati nella tarda serata dell'8 giugno 2000 è confermata non solo da quanto dichiarato dal Croatti in dell'indomani prima che l'imputato entrasse al lavoro, ma anche da vari riscontri probatori emersi nel corso del processo, che avvalorano la ricostruzione fattuale in questa sede censurata, con esclusione di eventuali ipotesi alternative razionalmente credibili. In primo luogo, infatti, è lo stesso imputato ad ammettere, pur negando il fatto della cessione di eroina, che quella sera il Vernati era passato da lui e che quest'ultimo non era solito fargli visita. Inoltre, sulla base delle testimonianze assunte, è stato appurato che la sera dell'8 giugno, la persona offesa uscì di casa prima di cena per farvi ritorno dopo una decina di minuti, dopo aver ottenuto lire 20.000 dal padre; inoltre, nel corso della serata il Vernati andò in camera sua, asserendo di aver mal di testa, e non uscì: altrimenti i suoi genitori, che rimasero in salotto, lo avrebbero visto varcare la soglia. Inoltre, quanto dichiarato dai genitori, vale a dire che prima della mezzanotte lo stesso era in camera e lo avevano visto muoversi, è compatibile con quanto ricostruito in tema di orario del decesso. In definitiva, nessun vizio di motivazione è rawisabile da questa Corte nella sentenza impugnata, avendo i Giudici del Collegio dettagliatamente motivato tutti i passaggi logici che hanno condotto a ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato in ordine alla cessione dell'eroina assunta dal Vernati nella tarda serata dell'8 giugno. Quanto al denunciato vizio di travisamento per omissione, la presente Corte ritiene che il medesimo non possa configurarsi in quanto esso postulerebbe la mancanza di motivazione in ordine agli accordi presi il giorno precedente e che concernevano un appuntamento per la sera ordine ad un elemento probatorio acquisito nel corso del processo, avendo il Giudice l'obbligo di motivare sulle ragioni che lo hanno condotto a ritenere rilevanti o meno le prove assunte. In questo caso, invece trattasi di elementi probatori che gli inquirenti hanno ritenuto di non voler acquisire e, ad ogni modo, non sarebbe neanche configurabile il vizio di cui all'art. 606 lett. d c.p.p. atteso che la prova contraria richiesta nel corso del processo non può certo dirsi decisiva, stante la presenza dei numerosi elementi probatori raccolti e la non dirimenza di eventuali comunicazioni telefoniche intercorse tra la vittima ed il Chierici. - Anche il quarto motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato. 5 4A Nessuna illogità e/o contraddittorietà della sentenza in questa sede impugnata è rawisabile sul punto. Infatti, non può escludersi che anche un modesto quantitativo, parte del quale soltanto iniettato endovena e pari ad una dose corrispondente ad un valore di 20.000 lire possa aver provocato la morte per overdose in conseguenza della disuassefazione dall'eroina da parte dei Vernati; così come non può ragionevolmente escludersi che egli abbia acquistato dall'imputato una quantità superiore ad una dose, pagandola di più rispetto alla somma datagli dal padre. Atteso che la giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nel ritenere che in relazione alla fattispecie di cui all'art. 586 c.p. occorra che venga condotta un'indagine accurata in ordine all'elemento psicologico della colpa in capo al soggetto agente e che la colpa richiesta ai fini della configurabilità di detta ipotesi delittuosa non possa che essere una colpa in concreto, devesi ritenersi sussistente il vizio motivazionale, già dedotto surrettiziamente nell'atto di appello, in punto di elemento psicologico del reato. Appare comunque opportuno ribadire quanto asserito a tal riguardo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell'arresto n. 22676 del 2009 nel quale il Supremo Consesso statuiva che "in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale". Ciò premesso, attesa, da una parte, la proposizione e l'adeguata trattazione del motivo di appello inerente la prevedibilità del decesso del Vernati da parte del Chierici e, dall'altra, la mancanza di motivazione da parte dei giudici gravati, questa Corte ritiene di accogliere il presente motivo di - Il terzo motivo è fondato e pertanto è meritevole di accoglimento. ricorso, annullando con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 586 c.p., affinché si attenga al principio di diritto summenzionato. Tutto ciò premesso, la Corte P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 586 c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. •Piesen irCons igl i e7-éj 6 ft, Co u Ffoz 1 2-0 i 3 - Francesco Marzano ekt+ami9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale ') nr0 Ce/ Gig

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