Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50557 del 07/02/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50557 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIERICI DONALD N. IL 09/06/1978
avverso la sentenza n. 2656/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 14/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINOk
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Udito il Procuratore Generale in per ona del Dott.
che ha concluso per t i/2-f tU p
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Udit i d' nsor Avv. l'Avv Kr:5 Data Udienza: 07/02/2013 Ritenuto in fatto Con sentenza emessa in data 12.3.2004, il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, all'esito
del dibattimento, dichiarava Chierici Donald colpevole del reato ex art. 73 d.p.r. 309/90 per aver
ceduto a Croatti Fabio e Vernati Alessandro una dose di eroina tra il maggio ed il giugno 2000 ed al
solo Vernati altra dose della stessa sostanza il giorno 8.6.2000 e del reato di cui agli artt. 586-589
c.p. perché, a seguito della seconda cessione al Vernati, il quale assumeva l'eroina per via voluta della predetta cessione per overdose conseguente ad edema acuto ed a quadro congestizio
emorragico polmonare.
Conseguentemente il Tribunale condannava il Chierici, ritenuta l'ipotesi di cui al quinto comma
dell'art. 73 d.p.r. 309/90 per il reato di cui al capo A), ritenuto il concorso formale tra le ipotesi
contestate, alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali,
nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite.
Proposto appello da parte dell'imputato, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del
14.10.2011, in parziale riforma della sentenza impugnata , concedeva a Chierici Donald le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminando la pena in anni due e
mesi sei di reclusione e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Come risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il procedimento penale a
carico del Chierici ha tratto origine dalla morte di Alessandro Vernati, il quale veniva trovato
esanime la mattina del 9.6.2000 sul letto della propria camera. Accanto al di lui corpo venivano
rinvenuti oggetti usati per l'assunzione dell'eroina per via endovenosa e, in particolare, una siringa
sporca di sangue recante tracce di codeina, un cucchiaio e della carta stagnola con residui di eroina.
Dagli accertamenti effettuati dall'anatomopatologo e dal perito chimico emergeva che la morte era
stata dovuta ad una overdose, intervenuta intorno alle 23 del giorno 8.6.2000; veniva altresì
appurato che vi era stata una prima assunzione di eroina per via intranasale subito dopo cena,
intorno alle ore 21:00, ed una seconda assunzione per via endovenosa, verso le 22:00-23:00,
risultata quest'ultima letale.
Avverso tale sentenza il Chierici, attraverso il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione,
deducendo i seguenti motivi.
1) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale quanto alla qualificazione come
cessione di sostanza stupefacente da parte del Chierici.
1 intranasale e per via endovenosa, cagionava la morte di quest'ultimo, come conseguenza non La difesa dell'imputato, difatti, lamenta la mancata ricostruzione del fatto in termini di consumo di
gruppo della sostanza stupefacente.
2) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi
dell'art. 606 lette. e) c.p.p.
Assume la difesa che la Corte di Appello, pur riconoscendo la scarsa linearità e coerenza di alcuni
punti della deposizione del teste Croatti, ha ritenuto ugualmente attendibile la circostanza dal cessione di una ulteriore dose di eroina, dose che l'imputato avrebbe dovuto consegnare, non
avendone la disponibilità al momento della richiesta, la sera successiva, vale a dire il giorno
8.6.2000, dopo le ore 19:00 in coincidenza della fine del di lui turno di lavoro.
Assume ancora al riguardo la difesa che i giudici di merito, basandosi esclusivamente sulle
dichiarazioni del Croatti, che indicavano il Chierici quale fornitore della sostanza, a dispetto della
scarsa coerenza della complessiva deposizione, non hanno preso in considerazione l'ipotesi
alterativa di una cessione della sostanza stupefacente da parte di altre persone diverse dal Chierici.
Lamenta ancora il ricorrente la illogicità della sentenza laddove ritiene che, avendo il Vernati
cessato completamente di fare uso di eroina, non fosse più a conoscenza dei fornitori della
sostanza. In realtà, rileva la difesa, il Vernati aveva continuato, al pari dell'amico Croatti, a fare uso
di droghe leggere, quindi conosceva e frequentava comunque i luoghi abituali di spaccio e sapeva
che il Chierici non era l'unica persona di sua conoscenza che potesse rifornirlo. Discenderebbe da
tali considerazioni la incongruenza della sentenza impugnata per non aver preso in considerazione
l'ipotesi che la vittima, non avendo potuto acquistare la dose di eroina dal Chierici, che ne era
sprovvisto, fosse andato a rifornirsi della sostanza nella pinetina di Tagliata di Cervia, luogo di
spaccio da lui ben conosciuto, come del resto riferito dal teste Croatti a proposito della comune
frequentazione di tale posto per approvvigionarsi della droga.
La difesa censura altresì la presenza di un vizio di travisamento per omissione: la difesa si duole del
fatto che i giudici di seconde cure non abbiano attribuito importanza alla mancata assunzione dei
tabulati telefonici dell'utenza in uso al Chierici, per verificare le chiamate in entrata ed in uscita
eventualmente intercorse tra il predetto ed il Vernati, avendo la P.G. limitato l'indagine, a seguito
del sequestro del cellulare del Chierici, solo all'accertamento della presenza del numero di telefono
dell'altro. 2 medesimo riferita, dell'accordo intercorso tra il Vernati e lo stesso Croati ed il Chierici in ordine alla 3) Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 83-586-589 c.p.,
nonché mancanza, contraddittorietà della motivazione circa la positiva sussistenza dell'elemento
soggettivo della colpa in concreto.
La difesa osserva che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità del Chierici per
l'evento non voluto della morte del Vernati sulla base di un criterio oggettivo di imputazione della
responsabilità, ovvero sulla base del solo nesso causale tra la cessione della sostanza stupefacente oggettiva della responsabilità contemplata nell'art. 586 c.p., basata sulla prevedibilità in astratto
dell'evento morte. La responsabilità dell'imputato in ordine alla morte del consumatore della
sostanza ceduta verrebbe cioè ricavata dalla presunta frequenza, ordinatorietà di tale evento in
conseguenza dell'assunzione di stupefacenti, nonché dalla particolare pericolosità di determinate
sostanze, venendo in definitiva dedotta da indici astratti.
Una simile conclusione, asserisce il ricorrente, si discosta nettamente dall'orientamento prevalente
della giurisprudenza più recente, secondo cui, difatti, affinché possa affermarsi, in caso di morte e
lesione a seguito dell'assunzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità di detti ulteriori eventi a
carico di colui che ha ceduto la sostanza, non è sufficiente la mera sussistenza di un nesso di
causalità tra la cessione e l'evento morte, ma occorre che l'evento non voluto sia soggettivamente
riconducibile all'agente. In altri termini, la morte dell'assuntore deve essere ricollegabile al soggetto
attivo a titolo di colpa in concreto, la quale deve essere accertata sulla base di circostanze di fatto di
cui l'agente era o poteva essere a conoscenza e che indicavano il concreto pericolo, in rapporto alle
circostanze del caso concreto, di un evento letale a seguito dell'assunzione di una determinata dose
di stupefacente.
Lamenta la difesa che i giudici di merito non si sono affatto soffermati a ricercare una colpa in
concreto dell'imputato relativamente alla morte del Vernati, ovvero la prevedibilità ed evitabilità
dell'evento letale, così mostrando implicitamente di aderire alla tesi oggettivistica della
responsabilità ex art. 586 c.p.
Il ricorrente, a tal riguardo, rileva che dall'istruttoria dibattimentale erano emersi elementi che
deponevano per l'assoluta mancanza di prevedibilità della morte in conseguenza dell'assunzione
della dose di eroina, tra i quali, la circostanza riferita dal Croatti, che lui ed il Vernati erano soliti
fumare l'eroina e non iniettarla in endovena perché sapevano bene che tale modalità di assunzione
era pericolosa, il dato fattuale verificato dal Dr. Zanetti, consulente del P.M. che il foro sul braccio
della vittima era unico e le vene non presentavano l'indurimento tipico di chi assume assiduamente
3 e la morte del Vernati a seguito di overdose, così mostrando di aderire alla tesi della natura stupefacenti in via endovenosa. Quanto, poi, alla cessazione dell'uso di eroina dal parte della
vittima ed alla conoscenza che potesse averne l'imputato, la difesa sostiene che non vi era
coscienza da parte dell'imputato della volontà del giovane di disintossicarsi e dell'effettiva
cessazione dell'assunzione di eroina.
In definitiva, a parere dell'impugnante, non erano rappresentabili dall'imputato le circostanze che
hanno determinato la morte del Vernati, evento assolutamente imprevedibile da parte 4) Illogità e/o contraddittorietà della motivazione in punto di attribuzione della responsabilità al
Chierici della morte del Vernati in relazione al quantitativo di eroina da lui asseritamente
acquistato.
Secondo la difesa, poiché è stato accertato che il giovane ha assunto eroina prima per via
intranasale e poi per via endovenosa, è lecito ritenere che egli abbia utilizzato una quantità di droga
superiore a quella corrispondente alla dose da lire 20.000 acquistata dal Chierici, per cui è
impossibile stabilire se la morte sia stata determinata dal quantitativo presuntivamente ceduto pari
a tale importo o da altro quantitativo nella sua disponibilità. Ritenuto in diritto
- Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati perché infondati.
Quanto alla qualificazione dei fatti in termini di consumo di gruppo della sostanza, il Collegio ha
correttamente ritenuto di escludere, sulla base dell'istruttoria espletata, una simile ricostruzione
della vicenda, ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90. I giudici di merito hanno
difatti adeguatamente e del tutto logicamente motivato sul punto. In relazione ai fatti della fine di
maggio 2000, infatti, il Collegio ha correttamente affermato che, pur seguendo la non verosimile
ipotesi ricostruttiva avanzata dall'imputato, la illecita cessione della sostanza stupefacente era
senz'altro configurabile quanto meno relativamente al Croatti, il quale, difatti, non aveva
preventivamente aderito all'asserito accordo intercorso tra il Chierici e l'odierna persona offesa.
Quanto all'episodio dell'8 giugno 2000, cui è conseguita la morte del Vernati, nessun errore in
termini di qualificazione giuridica della condotta perpetrata dall'odierno imputato si pone, non
essendo ravvisabile alcun vizio di motivazione in punto di ricostruzione dei fatti in termini di
cessione della sostanza stupefacente da parte del Chierici al Vernati.
A tal proposito, questa Corte, in primo luogo, esclude la presenza di vizi di motivazione in ordine
alla credibilità del teste Croatti, le cui affermazioni, benché titubanti e scarsamente linear, così
4 dell'imputato. come asserito dagli stessi giudici di seconde cure, trovano conferma in numerosi ed ulteriori
elementi di prova acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ed in secondo luogo rammenta
che qualsiasi valutazione concernente i profili inerenti la credibilità ed attendibilità dei soggetti
escussi esula dall'ambito delle proprie prerogative di giudice di sola legittimità.
E valga il vero. La circostanza che fu proprio il Chierici a cedere la dose letale di eroina al Vernati
nella tarda serata dell'8 giugno 2000 è confermata non solo da quanto dichiarato dal Croatti in dell'indomani prima che l'imputato entrasse al lavoro, ma anche da vari riscontri probatori emersi
nel corso del processo, che avvalorano la ricostruzione fattuale in questa sede censurata, con
esclusione di eventuali ipotesi alternative razionalmente credibili. In primo luogo, infatti, è lo stesso
imputato ad ammettere, pur negando il fatto della cessione di eroina, che quella sera il Vernati era
passato da lui e che quest'ultimo non era solito fargli visita. Inoltre, sulla base delle testimonianze
assunte, è stato appurato che la sera dell'8 giugno, la persona offesa uscì di casa prima di cena per
farvi ritorno dopo una decina di minuti, dopo aver ottenuto lire 20.000 dal padre; inoltre, nel corso
della serata il Vernati andò in camera sua, asserendo di aver mal di testa, e non uscì: altrimenti i
suoi genitori, che rimasero in salotto, lo avrebbero visto varcare la soglia. Inoltre, quanto dichiarato
dai genitori, vale a dire che prima della mezzanotte lo stesso era in camera e lo avevano visto
muoversi, è compatibile con quanto ricostruito in tema di orario del decesso.
In definitiva, nessun vizio di motivazione è rawisabile da questa Corte nella sentenza impugnata,
avendo i Giudici del Collegio dettagliatamente motivato tutti i passaggi logici che hanno condotto a
ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'imputato in ordine alla
cessione dell'eroina assunta dal Vernati nella tarda serata dell'8 giugno.
Quanto al denunciato vizio di travisamento per omissione, la presente Corte ritiene che il
medesimo non possa configurarsi in quanto esso postulerebbe la mancanza di motivazione in ordine agli accordi presi il giorno precedente e che concernevano un appuntamento per la sera ordine ad un elemento probatorio acquisito nel corso del processo, avendo il Giudice l'obbligo di
motivare sulle ragioni che lo hanno condotto a ritenere rilevanti o meno le prove assunte. In questo
caso, invece trattasi di elementi probatori che gli inquirenti hanno ritenuto di non voler acquisire e,
ad ogni modo, non sarebbe neanche configurabile il vizio di cui all'art. 606 lett. d c.p.p. atteso che la
prova contraria richiesta nel corso del processo non può certo dirsi decisiva, stante la presenza dei
numerosi elementi probatori raccolti e la non dirimenza di eventuali comunicazioni telefoniche
intercorse tra la vittima ed il Chierici.
- Anche il quarto motivo di ricorso deve essere rigettato perché infondato.
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4A Nessuna illogità e/o contraddittorietà della sentenza in questa sede impugnata è rawisabile sul
punto. Infatti, non può escludersi che anche un modesto quantitativo, parte del quale soltanto
iniettato endovena e pari ad una dose corrispondente ad un valore di 20.000 lire possa aver
provocato la morte per overdose in conseguenza della disuassefazione dall'eroina da parte dei
Vernati; così come non può ragionevolmente escludersi che egli abbia acquistato dall'imputato una
quantità superiore ad una dose, pagandola di più rispetto alla somma datagli dal padre. Atteso che la giurisprudenza di questa Corte è oramai consolidata nel ritenere che in relazione alla
fattispecie di cui all'art. 586 c.p. occorra che venga condotta un'indagine accurata in ordine
all'elemento psicologico della colpa in capo al soggetto agente e che la colpa richiesta ai fini della
configurabilità di detta ipotesi delittuosa non possa che essere una colpa in concreto, devesi
ritenersi sussistente il vizio motivazionale, già dedotto surrettiziamente nell'atto di appello, in
punto di elemento psicologico del reato.
Appare comunque opportuno ribadire quanto asserito a tal riguardo dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione nell'arresto n. 22676 del 2009 nel quale il Supremo Consesso statuiva che "in tema di
morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente
è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale,
sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che
incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento da valutarsi alla
stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o
conoscibili dall'agente reale".
Ciò premesso, attesa, da una parte, la proposizione e l'adeguata trattazione del motivo di appello
inerente la prevedibilità del decesso del Vernati da parte del Chierici e, dall'altra, la mancanza di
motivazione da parte dei giudici gravati, questa Corte ritiene di accogliere il presente motivo di - Il terzo motivo è fondato e pertanto è meritevole di accoglimento. ricorso, annullando con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna la sentenza
impugnata limitatamente alla configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 586
c.p., affinché si attenga al principio di diritto summenzionato.
Tutto ciò premesso, la Corte
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 586 c.p., con rinvio ad
altra sezione della Corte di Appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. •Piesen irCons igl i e7-éj 6 ft, Co u Ffoz 1 2-0 i 3 - Francesco Marzano ekt+ami9 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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