Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50552 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50552 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
vista la richiesta di rimessione proposta da:
PROSPERO ANTONIO N. IL 31/05/1970
avverso l’ordinanza n. 35/2013 TRIBUNALE di LANCIANO, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 24/10/2013
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OSSERVA
Prospero Antonio propone istanza di rimessione del processo pendente nei suoi
confronti di fronte al Tribunale di Lanciano , affermando che gli organi di stampa
locali avevano riportato fatti e circostanze non corrispondenti alle accuse mosse
nell’atto imputativo e al contenuto degli atti processuali , nel contesto di una
campagna denigratoria ai limiti dell’ossessione mediatica , sì da determinare una
dell’organo giudicante, di cui fa parte un Presidente che è incompatibile, ex art 34
ccp , avendo svolto funzioni di Gip nell’ambito del medesimo procedimento. IL
Collegio ha inoltre respinto una richiesta di rinvio dell’udienza per legittimo
impedimento e il Presidente ha invitato il difensore a riordinare con cura la
documentazione al momento dell’appello. , così manifestando un convincimento
precostituito.
L’istanza va dichiarata inammissibile , poichè , in primo luogo , non risultano
effettuate le notifiche alle altre parti , di cui all’ art 46 cpp. In secondo luogo , lo
strumento processuale attraverso il quale veicolare le doglianze formulate dal
proponente è costituito dalla ricusazione dei giudici e non dalla rimessione del
processo . Risulta comunque che la richiesta di astensione del dr De Filippis è stata
accolta , con conseguente designazione di altro magistrato.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del richiedente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila , determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente
al pagamento delle
spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di
euro duemila
Così deciso in Roma il 24-10-13.
situazione ambientale tale da generare un legittimo sospetto sull’imparzialità