Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50551 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50551 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI VIRGINIO ADOLFO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAGJI ALTIN N. IL 07/05/1975
TRIOLO DAVIDE N. IL 23/07/1973
MURATI INDRIT N. IL 13/05/1976
avverso la sentenza n. 1031/2013 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADOLFO DI VIRGINIO;

Data Udienza: 24/10/2013

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per assoluto difetto di specificità dei
motivi addotti a sostegno. I ricorrenti, invero, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni
poste alla base della decisione impugnata, non indicano in alcun modo le ragioni per le quali, in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente, che presupponeva la
rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza
dell’insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte degli imputati, della presenza
di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato. Il Lagji, col ricorso sottoscritto dall’avv.
Iannaccone, aggiunge inoltre allegazioni in fatto già di per sé insuscettibili di considerazione in sede
di giudizio di legittimità e comunque incompatibili con la richiesta di applicazione della pena, che
presuppone la implicita rinuncia a qualsiasi prospettazione difensiva.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500 ciascuno, determinata in considerazione della
natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.

p. q. m.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.500 (millecinquecento) ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, all’udienza del 24 ottobre 2013

13 DIC 2013

Ricorrono i cittadini albanesi Lagji Altin (con due distinti mezzi di impugnazione) e
Murati Indrit, nonché Triolo Davide, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata
loro applicata la pena concordata con la pubblica accusa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di
cui all’art. 73 d.p.r. n.309/90. Deducono vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art.
129 c.p.p., che secondo loro avrebbe dovuto trovare luogo nel caso.

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