Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5055 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5055 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
BELTRAMI DANIEL N. IL 08/05/1978
avverso la sentenza n. 106/2013 TRIB.SEZ.DIST. di SALO’, del
03/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

dott. Giovanni D’Angelo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, e l’adozione delle conseguenti statuizioni, limitatamente
alla parte in cui determina la durata della sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida

Uditi d’sOr Avv.;

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il 3/05/2013 il Tribunale di Brescia-Sezione Distaccata di Salò ha
pronunciato sentenza ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. nei confronti di Beltrami
Daniel in relazione all’imputazione di cui all’art.186, comma 2, lett.c) e comma
2-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, applicando all’imputato la pena di mesi 2 di
arresto ed euro 1.000,00 di ammenda con sospensione condizionale della pena e
con sospensione della patente di guida per anni uno.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la

a) violazione di legge per irrogazione della sanzione amministrativa
accessoria della patente di guida in misura inferiore al minimo edittale, pari a
due anni.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Giovanni D’Angelo, ha
concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione della
durata della sanzione accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni
amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto,
“come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura
secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada”
(Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto
dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza

ex art. 444

cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di
patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione
o che il giudice abbia omesso di motivare l’applicazione della sanzione, sia
perchè questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla
pena – sia perché tale sanzione consegue di diritto alla sollecitata pronuncia
(Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591; Sez.6,
n.45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo, Rv.241611; Sez. 6, n.3427 del
3/11/1998, P.G. in proc. Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992,
P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929).
2.1. Nel caso concreto, il decidente risulta aver applicato la sanzione
accessoria della sospensione della patente per anni uno. Ma l’art.3, comma 45,
della 1.15 luglio 2009, n.94,

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Corte di Appello di Brescia sulla base dei seguenti motivi

pe11a–1-13—ErgTio 2009 L21•94, in vigore all’epoca del fa–t- e non attinto da
successive modifiche sul punto, ha previsto che la misura della sanzione
amministrativa accessoria in esame, stabilita dall’art.186, comma 2, lett.c) cod.
strada da un minimo di un anno ad un massimo di due, sia raddoppiata nel caso
di appartenenza del veicolo a persona estranea al reato. Il successivo comma 2quater del medesimo articolo prevede che tale sanzione si applichi anche in caso
di patteggiamento. Con il provvedimento impugnato il giudice di merito, pur
dando atto nella motivazione che il veicolo non fosse di proprietà dell’imputato,

concreto, relativo alla violazione dell’art.186 citato a mezzo di veicolo
appartenente a soggetto estraneo al reato.
3. La durata della sospensione della patente di guida doveva, infatti, essere
raddoppiata, ed essendo previsto un periodo minimo di anni uno, non poteva
essere inferiore ad anni due. Ai sensi dell’art. 620 lett.1 cod. proc. pen. deve
essere, dunque, determinata in anni due la sanzione accessoria della
sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
Ridetermina in anni due la durata della sospensione irrogata con la sentenza
impugnata.
Così deciso il 17/01/2014

ha irrogato la sanzione accessoria in misura inferiore al minimo previsto nel caso

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