Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50544 del 22/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50544 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MARTIS VINCENZO N. IL 24/03/1972
avverso la sentenza n. 4735/2014 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 04/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 22/10/2015

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’articolo 444
cod.proc.pen., venne applicata a De Martis Vincenzo, per i reati di false
dichiarazioni sull’identità personale ed evasione la pena concordata con la

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una
motivazione mancante in ordine al mancato proscioglimento e all’eccessività
della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche prevalenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente
atto, nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte,
positive e negative, previste dall’articolo 444 cod.proc.pen. per l’applicazione
della pena su richiesta, ivi compresa quella costituita dalla mancanza dei
presupposti per darsi luogo a pronuncia assolutoria ai sensi dell’articolo 129
cod.proc.pen., come pure quella costituita dalla ritenuta congruità della pena in
considerazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze; e ciò, in difetto di
elementi, ricavabili dal testo della medesima sentenza, dai quali possa invece
desumersi l’assenza di alcuna delle condizioni anzidette, basta ad escludere ogni
violazione di legge e a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle
pronunce del genere di quella impugnata (v. Cass. Sez. IV 13 luglio 2006 n.
34494 e Sez. I 10 gennaio 2007 n. 4688);
– né, d’altra parte, risulta indicata, nel ricorso, alcuna specifica ragione di
diritto per la quale, nella specie, l’articolo 129 cod.proc.pen. avrebbe dovuto
trovare applicazione ovvero l’accordo raggiunto fra le parti (e non modificabile in
alcun modo dal Giudice) sarebbe stato da respingere anche per eccessività della
pena (peraltro, all’evidenza, tutt’altro che esorbitante dalla media); il che, in
linea con il consolidato orientamento di questa Corte, costituisce appunto causa
di inammissibilità del gravame (v. Cass. Sez. IV 11 maggio 1992 n. 7768 e Sez.
Il 21 maggio 2003 n. 27930);
1

Pubblica Accusa nella misura di mesi otto e giorni venti di reclusione;

- che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 22 ottobre 2015.

P. T. M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA