Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50532 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50532 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PIETRANTONIO DAVIDE N. IL 17/03/1975
avverso la sentenza n. 1321/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DI PIETRANTONIO Davide ricorre contro la sentenza d’appello
specificata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia “contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione”, perché la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile l’ap-
§2.
In verità la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello
della coimputata Cuoco Venusia, mentre quello dell’odierno ricorrente – all’esito di
congrua motivazione – è stato rigettato con la conferma della sentenza. I motivi di doglianza sono dunque manifestamente infondati e inoltre difettando del requisito della
specificità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
pello.