Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50530 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50530 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO ADELINA N. IL 17/01/1963
avverso la sentenza n. 1617/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DI ROCCO Adelina ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lei condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione:
in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che le testimonianze rese

1.

bero inattendibili;
2.

in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e di riduzione
della pena inflitta.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che le
testimonianze rese dagli acquirenti delle sostanze stupefacenti erano affidabili, perché
precise, concordanti e riscontrate, tali quindi da offrire la prova sicura della responsabilità dell’imputata.
Gli ulteriori motivi attengono al merito e le relative decisioni, fondate sull’applicazione dei criteri dettati dall’art. 133 cod.pen., appaiono insindcabili.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

dai tossicodipendenti che avevano acquistato la sostanza stupefacente, sareb-

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