Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5053 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5053 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
DI SANTO LUCA N. IL 04/03/1989
avverso la sentenza n. 806/2011 TRIBUNALE di VASTO, del
12/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

dott. Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente
all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Vasto

Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 12/12/2011 il Tribunale di Vasto ha pronunciato sentenza ai sensi
dell’art.444 cod.proc.pen. nei confronti di Di Santo Luca in relazione
all’imputazione di cui all’art.186, comma 2, lett.b) d.lgs.30 aprile 1992, n.285,
applicando la pena di giorni 16 di arresto, convertita, ed euro 400,00 di
ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di L’Aquila deducendo violazione di legge per avere omesso il

3. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, ha
concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente all’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria con rinvio al Tribunale di Vasto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni
amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto,
“come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura
secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada”
(Sez.U, n.8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto
dall’art.445 cod.proc.pen. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure
di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444
cod.proc.pen. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di
patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione,
in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti – limitato alla
pena

e

consegue

di

diritto

alla

sollecitata

pronuncia

(Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, P.G. in proc. Marcel, Rv. 253591; Sez.6,
n.45687 del 20/11/2008, P.G. in proc. Cuomo, Rv.241611; Sez. 6, n.3427 del
3/11/1998, P.G. in proc. Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992,
P.G. in proc. Vicidomini, Rv. 220929).
3. Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerneva il
reato di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, dal cui accertamento consegue,
secondo quanto stabilisce l’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, la
sospensione della patente di guida per un tempo tra sei mesi ed un anno.
3.1. Poiché l’applicazione in concreto di tali criteri comporta l’uso dei poteri
discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto
dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio
2

giudice di applicare la sanzione accessoria della patente di guida.

nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione
amministrativa.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Vasto.

Così deciso il 17/01/2014

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