Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50529 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50529 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UKA EDUART N. IL 15/02/1978
avverso la sentenza n. 5919/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
UKA Eduart ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-
grafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale, censurando che, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non sia stata valutata positivamente la con-
§2.
Il motivo di ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, per-
ché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione
delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limita a
proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in seno
alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che la
confessione resa non aveva il significato di avvenuta resipiscenza, perché appariva necessitata dalle emergenze processuali.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
fessione resa.