Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50528 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50528 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA MARCO N. IL 03/04/1978
ROMEO GIOVANNI N. IL 31/12/1985
avverso la sentenza n. 1377/2012 GIP TRIBUNALE di PALMI, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

si
MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DE LUCA Marco e ROMEO Giovanni ricorrono contro la sentenza di

patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti applicava a ciascuno
la pena di anni due, mesi dieci e giorni sedici di reclusione più la multa per concorso
nel reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denunciano mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

§2.

La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può for-

mare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la
sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata,
mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per
cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160;
Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv
215071).
Nel caso concreto, i ricorsi prospettano una versione del fatto che non trova
riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza e che
non può essere apprezzata dal giudice di legittimità, la cui cognizione è circoscritta al
controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum causae.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno
alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

proc.pen., assumendo che sarebbero estranei ai fatti addebitati.

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