Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50527 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50527 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARETTI MARCO FORTUNATO N. IL 07/10/1986
avverso la sentenza n. 878/2013 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CARETTI Marco ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-
cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e mesi
sei di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sulla ritenuta insussistenza di cause di
§2.
Il ricorrente con atto depositato il 6.9.2013 ha dichiarato di ri-
nunciare all’impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.