Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50525 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50525 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERRONE GIORGIO N. IL 27/06/1984
avverso la sentenza n. 5953/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PERRONE Giorgio ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e
mesi otto di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di
cause di proscioglimento, assumendo che lo stupefacente era destinato esclusivamen-
§2.
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può for-
mare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la
sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata,
mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per
cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160;
Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv
215071).
Nel caso concreto, il ricorso prospetta una versione del fatto che non trovando riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza, e che non può essere apprezzata dal giudice di legittimità la cui cognizione è circoscritta al controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum
causae.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
te al consumo proprio.