Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50524 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50524 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ET TALI MONIR N. IL 08/08/1991
avverso la sentenza n. 6772/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ET TALI Monir ricorre contro la sentenza di patteggiamento speci-

ficata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e mesi
dieci di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e
denuncia erronea applicazione della legge penale, assumendo che una parte della sostanza sequestrata era destinata al suo consumo personale, per cui, in relazione alla

entità.

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

quantità residua, il giudice avrebbe dovuto riconoscergli l’attenuante del fatto di lieve

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