Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50523 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50523 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZHENG SHI YI SIMONE N. IL 20/04/1992
avverso la sentenza n. 15098/2012 GIP TRIBUNALE di BERGAMO,
del 28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ZHENG Shi Yi Simone ricorre contro la sentenza di patteggiamen-
to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni due e
mesi sei di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia genericamente mancanza di motivazione.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, poiché non indi-
ca le questioni che non sarebbero state trattate dal giudice d’appello, cosicché le censure formulate, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza impugnata, devono considerarsi, oltre che manifestamente infondate, meramente apparenti e,
quindi, prive del necessario requisito della specificità (v. ex plurimis, Cass., Sez. 6,
8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
§2.