Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50520 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50520 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAPPO FELICE N. IL 20/12/1964
avverso la sentenza n. 9187/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
NAPPO Felice ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato continuato previsto dagli artt.
73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sulla configurabilità
della fattispecie di reato prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. cit.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché, avendo l’imputato,
nei preliminari del giudizio d’appello, rinunciato a coltivare i motivi di impugnazione diversi da quello relativo alla riduzione della pena inflitta, la corte territoriale non era tenuta a esaminare la questione della sussistenza dell’ipotesi di reato prevista dall’art.
74, comma 6, d.P.R. cit.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
§2.