Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50519 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50519 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NORDINO MARIO N. IL 26/11/1967
avverso la sentenza n. 5355/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
NORDINO Mario ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. n.
309/1990 e 9, comma 2, legge n. 1423/1956, e denuncia mancanza di motivazione
sull’affermazione di colpevolezza per entrambi i reati ascrittigli.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
§2.