Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50513 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50513 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONSALES STEFANO N. IL 24/07/1977
avverso la sentenza n. 19162/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
24/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CONSALES Stefano ricorre contro la sentenza di patteggíamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di
reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia mancanza di motivazione sulla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., assumendo che non avrebbe commesso il reato

§2

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

ascrittogli.

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