Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50512 del 16/07/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50512 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALAZZO GIOVANNI N. IL 23/10/1931
avverso la sentenza n. 611/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
05/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 16/07/2015

OSSERVA
Palazzo Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe ,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità e
alle attenuanti generiche.
La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede
di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto
sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua,
esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e
delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della
sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata,
avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed
essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una
disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo
censurabile, sotto il profilo della razionalità ,e sulla base di apprezzamenti di fatto
non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal
giudice a quo alle pagine 3-4 della sentenza gravata.
La doglianza inerente alle attenuanti generiche non risulta dedotta con i motivi di
appello, sulla base della sintesi di questi ultimi ad opera del giudice a quo, senza che
peraltro il ricorrente ne abbia contestato la completezza o la conformità ai contenuti
dell’atto di appello.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 16-7-2015 .

riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo,

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