Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50511 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50511 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
YATTA KWASO N. IL 10/10/1991
DRAMMEH MUHAMADOU OUSMAN N. IL 01/01/1978
avverso la sentenza n. 12481/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
YATTA Kwaso e DRAMMEH Muhamadou Ousman ricorrono contro
la sentenza di patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli
applicava la pena di anni due di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denunciano erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che mancherebbe la prova della commis-
§2.
La sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen. può for-
mare oggetto di controllo in sede di legittimità in relazione alla mancata applicazione
dell’art. 129 cod.proc.pen. solo se dal testo della stessa sentenza appaia evidente la
sussistenza di una delle condizioni di proscioglimento previste dalla disposizione citata,
mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il ricorso per
cassazione i fatti su cui si fonda l’accordo (Cass., Sez 1, 14.3.1995, Sinfisi, rv 201160;
Sez. 4, 17.6.2011, Halluli, rv 250902; Sez. 1, 10.1.2007, Brendolin, rv 236622; rv
215071).
Nel caso concreto, il ricorso prospetta una versione del fatto che non trovando riscontro nella fattispecie descritta nel capo d’imputazione e recepita in sentenza, e che non può essere apprezzata dal giudice di legittimità la cui cognizione è circoscritta al controllo della motivazione della sentenza e non può estendersi al meritum
causae.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno
alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Col’? irce-Le) LL 24 0 -cro”3ta,, 2043.
sione del reato.