Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5051 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5051 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
BERTONI SIRIO MARIA N. IL 19/11/1983
inoltre:
BERTONI SIRIO MARIA N. IL 19/11/1983
avverso la sentenza n. 16/2012 GIP TRIBUNALE di CREMONA, del
21/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette/sep.tàe le conclusioni del PG Dott. E 0 MI O reA Rh 4 ce
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Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

1.

Con sentenza resa in data 21/03/2013 il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Cremona, sulla congiunta istanza del pubblico
ministero e dell’imputato, ha applicato a Bertoni Sirio Maria, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., la pena di tre mesi e dieci giorni di arresto e di € 1.500,00 di
ammenda (pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità per il corrispondente
periodo), in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso

2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, rilevando come il primo giudice
avesse erroneamente omesso di applicare all’imputato la sanzione della confisca
del veicolo utilizzato per la commissione del reato, obbligatoriamente prevista
dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Ha depositato memoria il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione
concludendo per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il giudice,
anche a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 comma 1 lett. a) n. 2
legge 29 luglio 2010 n. 120 all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, deve
disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del
veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza, anche se
essa ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria (v. e pluribus Sez.
6, n. 12313 del 13/03/2012, Vasori, Rv. 252563; Sez. 4, n. 32427 del
03/11/2011 – dep. 13/08/2012, Camerlo, Rv. 253128; Sez. 4, n. 45365 del
25/11/2010, Portelli, Rv. 249071).
Nel caso di specie, pertanto, il giudice di primo grado, nell’accogliere le
condizioni del patto intercorso tra le parti, avrebbe obbligatoriamente dovuto
disporre la confisca del veicolo utilizzato dall’imputato per la commissione del
reato allo stesso contestato, essendo stata, peraltro, accertata l’appartenenza di
detto veicolo allo stesso Bertoni.
Sulla base di tali presupposti, dev’essere pertanto disposto l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata confisca del
veicolo. In tema di guida in stato di ebbrezza, infatti, dev’essere annullata senza
2

alcolemico superiore a 1,5 g/l) commesso in Vescovato – Cremona il 14 febbraio

rinvio la sentenza con cui il giudice di merito abbia applicato la pena su richiesta
delle parti omettendo di disporre la confisca del veicolo; detta sanzione
amministrativa accessoria, può essere, infatti, ex art. 620, comma 1, lett. 1),
cod. proc. pen., direttamente disposta dal giudice di legittimità, trattandosi di
provvedimento consequenziale compatibile con la cognizione di mera legittimità,
là dove risulti positivamente comprovata l’appartenenza del veicolo all’imputato
con la conseguente superfluità di un nuovo giudizio (cfr. Sez. 4, n. 48000 del

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa
confisca del veicolo KIA RIO targato DA 898 DY; confisca che dispone.
Così deciso il 16/01/2014

30/11/2012, Chanoux, Rv. 254962).

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