Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50508 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50508 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERGIO FRANCESCO N. IL 27/01/1982
avverso la sentenza n. 9052/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
20/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SERGIO Francesco ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dagli artt. 73 e 80,
comma 2, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alle attenuanti generiche, negate nonostante l’incensuratezza e la confessione del fat-

2.

erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’aggravante dell’ingente quantità, censurando che sia stata ritenuta nonostante sia
mancato l’accertamento tecnico sul grado di purezza della sostanza sequestrata;

3.

la mancata restituzione dell’autovettura posta sotto sequestro.
Con memoria pervenuta in cancelleria il 29.9.2013 la difesa insiste per l’ac-

coglimento dei primi due motivi.

§2.1

Il

primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un
giudizio di fatto rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio
deve essere motivato nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la valutazione circa l’adeguamento della pena concretamente irrogata alla gravità del reato e
alla personalità del reo. Non è pertanto necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,
ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri (v. Cass., Sez. 6, n. 41365 del 28.10.2010, Straface, rv 248737; idem, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane, rv 248244).
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta ai predetti criteri,
facendo riferimento, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, agli elementi
indicati dall’art. 133 cod.pen., e ritenendo, con valutazione incensurabile in questa
sede di legittimità, l’imputato non meritevole, da un lato, per la sua condotta antecedente al reato “indicativa di rapporto fiduciario con ambienti criminali di spessore” e,
dall’altro, svalutando la pretesa resipiscenza, essendosi egli limitato ad ammettere
quanto pacificamente accertato dalle indagini.

§2.2

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha chiesto il giudizio abbreviato non condizionato e, pertanto,
non può legittimamente dolersi del mancato esperimento di una perizia tossicologica

to;

diretta ad accertare il grado di purezza della sostanza sequestrata. Comunque il giudice di merito, dal ragguardevole peso della cocaina sequestrata (otto kilogrammi lordi),
ha logicamente desunto la sussistenza dell’aggravante contestata, atteso che, pur ipotizzando benevolmente una percentuale di purezza del 50%, la quantità illecitamente
detenuta è di gran lunga superiore al valore soglia di 750 mg. moltiplicato per duemila
(v. S.U. 24.5.2012 n. 36258, Biondi).

§2.3

Il

terzo motivo è inammissibile, perché non investe alcuna statui-

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

zione inerente alla sentenza impugnata.

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