Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50507 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50507 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO GIUSEPPE MICHAEL N. IL 01/08/1992
avverso la sentenza n. 2231/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

D’ANGELO Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia illogicità della motivazione, per essere stato negato il
riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità.

Il ricorso è, da un lato, manifestamente infondato, perché la sen-

tenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni per cui ha ritenuto di confermare il disconoscimento dell’attenuante invocata e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché propone una diversa valutazione del merito
senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illog icità.
In particolare la sentenza impugnata si è attenuta al consolidato insegnamento di legittimità, secondo cui l’attenuante del fatto di lieve entità può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività della condotta, deducibile sia dal dato
qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dall’art. 73, comma 5,
cit., con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti
dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza di altri (v. per tutte, S.U.,
21.9.2000, Primavera, rv 216668). In coerenza con detto insegnamento, valutata l’elevata quantità delle sostanze stupefacente illecitamente detenute (35 dosi medie singole di marijuana e cento ovuli di cocaina), ha correttamente escluso la sussistenza
dell’attenuante in discorso.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

§2.

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