Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50502 del 24/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50502 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AVALLONE CIRO N. IL 05/02/1971
avverso la sentenza n. 28/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 05/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 24/10/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
AVALLONE Ciro ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia vizio di motivazione e inosservanza della legge penale,
lamentando che non sia stata riconosciuta la sussistenza della causa di non punibilità
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che dalla testimonianza dibattimentale resa da Zilli Oliviero, cessionario della dose di stupefacente incriminata, non è emerso che l’acquisto della sostanza fosse stato previamente
concordato tra lo stesso e l’imputato che gliela aveva ceduta e, quindi, è stato correttamente escluso che si potesse configurare l’ipotesi del consumo di gruppo.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.
del c.d. consumo di gruppo.