Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50501 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50501 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
INFANTE MAURIZIO N. IL 25/08/1967
MIRANDA GAETANO N. IL 06/12/1966
avverso la sentenza n. 5785/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

INFANTE Maurizio e MIRANDA Gaetano ricorrono contro la sen-

tenza d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per concorso
nel reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denunciano:
– il primo, genericamente mancanza di motivazione;
– il secondo, vizio di motivazione: a) in ordine all’affermazione di colpevolezza, assu-

proverebbero il suo coinvolgimento nell’illecita detenzione dell’intera quantità di sostanza stupefacente sequestrata;

b) in ordine al mancato riconoscimento dell’atte-

nuante del fatto di lieve entità.

§2.

Il ricorso di Infante deve essere dichiarato inammissibile ai sensi

degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen., perché
omette di indicare le ragioni dell’asserita mancanza di motivazione.
Anche il ricorso di Miranda è inammissibile. Infatti i motivi dedotti sono, da
un lato, manifestamente infondati, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non
consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza
alcuna palese illogicità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille per ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

mendo che i risultati del servizio di appostamento effettuato dalla polizia di Stato non

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