Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50500 del 24/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50500 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAROLI ANGELO N. IL 05/10/1947
avverso la sentenza n. 3589/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 24/10/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PAROLI Angelo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato continuato previsto dall’art.
73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione sulla determinazione della pena inflitta.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo ha

giustificato l’irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, facendo corretta applicazione dei criteri indicati dall’art. 133 cod.pen. e, in particolare, sottolineando la
gravità del fatto e la negativa personalità del reo, gravato da ben sette condanne per
violazione della legge sulla disciplina degli stupefacenti.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2013.

§2.

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