Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 505 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 505 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOFFOLA LUIGI N. IL 24/12/1970
avverso la sentenza n. 3365/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;

Data Udienza: 25/10/2013

Boffola Luigi propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la
corte di appello di Napoli ha confermato quella resa tribunale della medesima città che lo
aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli articoli 81 capoverso del codice
penale, 44 lettera b), 64 – 71, 65 – 72, 83 e 95 DPR 380/01 per la realizzazione senza
permesso di costruire ed in assenza di denunzia al genio civile, in zona sismica, un manufatto
di circa 140 m 2 sul piano attico dell’appartamento di sua proprietà.
Si duole in questa sede il ricorrente della mancata assunzione di una prova decisiva, e della
violazione di legge e del vizio di motivazione dolendosi che la corte di merito non avrebbe
tenuto in considerazione la documentazione prodotta per dimostrare la preesistenza del
manufatto e, quindi, la prescrizione del reato, affermando che erroneamente i giudici di appello
si sarebbero limitati a richiamare le motivazioni del primo giudice e non avrebbero considerato
che i lavori in corso rientravano tra quelli di manutenzione straordinaria e che erano stati
necessitati dalla presenza di gravi infiltrazioni d’acqua.
Il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Premesso che, come costantemente affermato da questa Corte, l’articolo 44 lettera b) ha
natura permanente e che la permanenza cessa solo con l’ultimazione dei lavori e non, quindi,
con la realizzazione del grezzo dell’immobile come si sostiene nel ricorso, si deve rilevare che
la realtà descritta dalla corte di merito è quella di una prosecuzione dei lavori abusivamente
iniziati. E dunque legittimamente appare esclusa la prescrizione risalendo l’accertamento al 31
agosto 2010.
Correttamente si è evidenziato inoltre che la valutazione di materiale probatorio diverso da
quello presente in atti era inibito dalla scelta del rito abbreviato
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 1000.
Così deciso, il giorno 25.10.2013

4.

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